Su questo sito avevamo dato notizia, in data 15 gennaio 2014, delle nuove sanzioni per il lavoro in “nero” e per le violazioni delle norme in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e riposo giornaliero, introdotte  dall’art. 14 del D.L. 145/2013.
Il D.L. 145/2013 (pomposamente denominato “DESTINAZIONE ITALIA“) è stato convertito in legge n° 9/2014, entrata in vigore il 22 febbraio 2014.
Con la conversione in legge sono stati confermati gli importi della maxisanzione per il lavoro “nero” già evidenziati nella nostra nota, mentre le sanzioni per violazioni di orario, riposo settimanale e riposo giornaliero sono state raddoppiate anziché decuplicate come prevedeva il decreto legge.
Sull’argomento è intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare n° 5 del 4 marzo u.s..
Cogliamo l’occasione per ricordare che l’orario di lavoro per gli operai e gli impiegati agricoli previsto dalla contrattazione collettiva (CCNL e CCPL) è pari a 39 ore settimanali.
La normativa nazionale fissa inoltre dei limiti di orario di lavoro, riposo settimanale e riposo giornaliero la cui violazione, a partire dal 23.12.2013, è così sanzionata:

  • Sanzione amministrativa da € 100 a € 300;
  • Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione è da € 600 a € 2000;
  • Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di 24 ore, la sanzione è da € 1800 a € 3000 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

La normativa da rispettare è la seguente:

DURATA MEDIA DELL’ORARIO DI LAVORO

La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quanrantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. A tal fine, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi (la contrattazione collettiva in agricoltura non interviene sulla questione).

RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.

RIPOSO GIORNALIERO

Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.