La Direzione Generale dell’INAIL ha illustrato i criteri e le modalità operative della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disposta dalla legge di stabilità per il 2014, che opera su tutte le tipologie di premi e contributi, compresi quelli della Gestione Agricoltura. La riduzione per i contributi agricoli unificati avverrà secondo modalità operative che saranno precisate successivamente e congiuntamente da INAIL e INPS

Sede centrale INAILCon la circolare n. 25 del 7 maggio 2014, la Direzione Generale dell’INAIL ha illustrato i criteri e le modalità operative della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disposta dall’art. 1, c.128, della legge di stabilità per il 2014 (legge n.147/2013) e attuata con la determina n.67/2014 del Presidente dell’INAIL (al quale la legge citata riservava la prerogativa di formulare una proposta di riduzione).

La riduzione della contribuzione antinfortunistica opera su tutte le tipologie di premi e contributi, compresi quelli della Gestione Agricoltura (poiché il testo normativo non garantiva la riduzione dei contributi agricoli unificati è stata portata avanti una pressante azione confederale sul Ministero del Lavoro e sull’Istituto assicuratore al fine di ricomprendere a pieno titolo il settore primario). La riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata fissata per l’anno 2014 nella misura del 14,17 per cento (ottenuta rapportando le risorse finanziarie disponibili per il 2014 – pari 1.000 milioni di euro – all’ammontare stimato del gettito INAIL per premi e contributi per il medesimo anno) ed opera sul premio finale dovuto, al netto di tutte le eventuali altre agevolazioni previste dalla legge.

Per gli assicurati della Gestione Agricoltura (autonomi e datori di lavoro) il beneficio spetta se l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall’INAIL, risulti inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria di riferimento. Tali indici, le cui modalità di calcolo sono dettagliatamente indicate nella determina presidenziale citata, esprimono il numero di giornate di lavoro perse da ciascun addetto per anno per infortunio o malattia professionale secondo gli standard internazionali. Per gli operai agricoli dipendenti l’IGM è pari a 8,32 mentre per i soggetti autonomi l’IGM è pari 12,84.

Nel rinviare ad un’attenta lettura della circolare INAIL, si precisa che la riduzione per i contributi agricoli unificati avverrà secondo modalità operative che saranno precisate successivamente e congiuntamente da INAIL e INPS.
La circolare infatti si limita a precisare, con riferimento al settore agricolo, quanto segue:

  • per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio, l’accesso al beneficio da parte dei soggetti in possesso dei requisiti non richiede la presentazione di alcuna istanza: l’INAIL comunicherà all’INPS l’elenco dei soggetti destinatari della riduzione del 14,17%, secondo i criteri sopra ricordati, da applicarsi automaticamente ai contributi dovuti a partire dal primo trimestre 2014;
  • per le lavorazioni iniziate da meno di un biennio (ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2014 le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2012), l’accesso al beneficio richiede da parte delle aziende interessate la presentazione di apposita istanza entro il 30 giugno 2014, tramite apposito servizio telematico attualmente in corso di realizzazione. A seguito dell’istruttoria sulle istanze pervenute, l’INAIL comunicherà all’INPS l’elenco dei soggetti beneficiari della riduzione del 14,17%, da applicarsi ai contributi dovuti per il 2014.

 

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