La Circolare del Ministero del Lavoro n. 45 del 24 dicembre 2013 fornisce alcuni chiarimenti per il settore agricolo in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 relativo alle attrezzature di lavoro che necessitano dell’abilitazione all’uso (comma 5 dell’art. 73 del d.lgs. 81/08).

Si segnala che il Ministero del Lavoro – a seguito della modifica introdotta dall’art 45-bis, comma 2 della legge  n. 98/13 “decreto del fare” (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69) – ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito al differimento al 22 marzo 2015 per l’applicazione dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole previsto dall’art. 73, comma 5 del d.lgs. 81/08 e dall’Accordo del 22 febbraio 2012, n. 53.
In particolare la Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013, accogliendo le segnalazioni della Confederazione, ha fornito precisazioni importanti per il settore agricolo per l’applicazione del richiamato Accordo.
Primo fra tutti viene chiarito il campo di applicazione del differimento, assicurando di fatto un’omogeneità di applicazione degli obblighi. La circolare infatti precisa che il differimento al 22 marzo 2015 dell’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole vale per tutte le attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell’Allegato A dell’Accordo comprese quelle maggiormente utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale (ovvero trattori agricoli e forestali, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali, ecc.).
Relativamente al riconoscimento del possesso dell’esperienza biennale posseduta dai lavoratori agricoli, il chiarimento evidenzia che l’esperienza deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015, mentre per il conseguente corso di aggiornamento (minimo 4 ore) rimane la scadenza del 13 marzo 2017 (in quanto legata alla pubblicazione dell’Accordo e non alla sua entrata in vigore).
Viene inoltre puntualizzato che l’abilitazione (corso base) dovrà essere acquisita entro il 22 marzo 2017 dai lavoratori agricoli che alla data del 22 marzo 2015 sono già incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell’Allegato A.
La circolare interviene anche per chiarire l’impatto delle nuove scadenze sul riconoscimento dei corsi già effettuati (formazione pregressa di cui al punto 9.1 dell’Accordo) alla data di entrata in vigore dell’Accordo per le macchine agricole, fissata al 22 marzo 2015. Nella tabella sottostante viene riepilogato il quadro aggiornato.

Riconoscimento della formazione pregressa alla data del 22 marzo 2015

(Allegato A, punto 9.1)

Tipologia dei corsi Adempimenti Aggiornamento
Corsi con durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati dell’accordo composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento nessuno Entro 5 anni dal 22 marzo 2015.
Corsi, composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, ma caratterizzati da una durata inferiore a quella prevista dagli allegati all’Accordo devono essere integrati dal modulo di aggiornamento entro il 22 marzo 2017 entro 5 anni dalla data di aggiornamento
Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale dell’apprendimento oltre ad essere integrati dal modulo di aggiornamento occorre superare la verifica finale entro il 22 marzo 2017 entro 5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento

Di seguito si specificano in dettaglio i chiarimenti introdotti dalla circolare 45/13 nonché quelli di particolare rilevanza contenuti nella circolare ministeriale n. 21/2013.

Circolare n. 45/2013

Attrezzature di lavoro interessate dal differimento dei termini – rif. Allegato A punto 1 dell’Accordo
Il differimento al 22 marzo 2015 dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole  si riferisce a tutte le attrezzature di lavoro individuate al punto 1, dell’Allegato A dell’Accordo, utilizzate dai lavoratori del settore agricolo (ad esempio carrelli, ecc.) e non solo ai trattori agricoli e forestali.

Riconoscimento dei corsi effettuali – rif. Allegato A punto 9.1
Limitatamente al settore agricolo verranno riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla 22 marzo 2015, qualora soddisfacenti dei requisiti di cui al punto 9.1 ovvero con:
corsi di formazione della durata non inferiore a quella prevista negli specifici allegati (lett a) dell’Accordo);
corsi di formazione della durata inferiore a quella prevista negli specifici allegati a condizione che vengano integrati con il modulo aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015 (lett b) dell’Accordo);
corsi di formazione di qualsiasi durata e senza verifica finale a patto che vengano integrati con il modulo aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo corredato di verifica finale di apprendimento, entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015 (entro il 22 marzo 2017);

Possesso dell’esperienza documentata – rif. Allegato A punto 9.4
Per i lavoratori del settore agricolo, l’esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015, mentre il corso di aggiornamento deve essere effettuato entro il 13 marzo 2017.
Norma transitoria- rif. Allegato A punto 12
I lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell’uso delle “macchine agricole” dovranno effettuare gli specifici corsi di formazione teorico-pratico entro il 22 marzo 2017.

Circolare n. 21/2013

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori – rif. punto 1 dell’allegato A dell’Accordo
L’elenco delle attrezzature elencate alla lettera A, punto 1, dell’Allegato A all’Accordo è da considerarsi esaustivo (e non esemplificativo) delle attrezzature per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art 73, comma 5 del D.Lgs 81/2008. La circolare precisa ad esempio che sono esclusi i “ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale”, le piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma”, i trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area  ferroviaria, stabilimenti, magazzini” e i “carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile”, ecc..

Requisiti dei docenti – rif. Allegato A punto 2.1
L’esperienza documentata dei docenti si riferisce sia alla formazione che al settore della prevenzione, i requisiti quindi che devono essere presenti contemporaneamente per le docenze del modulo giuridico e tecnico.

Riconoscimento dei crediti formativi per il modulo giuridico normativo – rif. punto 4.2 dell’Accordo
Nel caso di attrezzature considerate simili il modulo giuridico normativo viene effettuato una volta sola. La circolare chiarisce che sono considerate simili le attrezzature inserite in uno dei seguenti 4 gruppi:
1. Allegato III ;
2. Allegati IV, V, VI, VII;
3. Allegati VIII e IX;
4. Allegati X.

Corsi di aggiornamento – rif. Allegato A punto 6 dell’Accordo
Il chiarimento va ad integrare quanto già riportato al punto 3 della circolare 12/2013, confermando che il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente.

Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento – rif. Allegato A punto 6 dell’Accordo
L’efficacia dell’abilitazione ha una durata quinquennale  e il relativo mantenimento è garantito dall’effettuazione dell’aggiornamento con periodicità almeno quinquennale.

Riconoscimento della formazione pregressa, validità e la documentazione necessaria – rif. Allegato A punto 9.2 dell’Accordo integrata con le novità introdotte dal “decreto fare”
La validità quinquennale della formazione pregressa, coerente con la lettera a) del punto 9.1, decorre a partire dal 12 marzo 2013 (22 marzo 2015 nel caso di  macchine agricole) ed è riconosciuta senza bisogno di ulteriori condizioni.
La formazione pregressa coerente con la lettera b) e c) del punto 9.1 dell’Accordo, invece ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica di apprendimento finale.
La documentazione indicata al punto 9.3 dell’Accordo ha natura esemplificativa e non tassativa ai fini del riconoscimento dei corsi effettuati prima dell’entrata in vigore.

Definizione dei lavoratori del settore agricolo – rif. Allegato A punto 9.4  dell’Accordo
Viene precisato che per “lavoratori del settore agricolo” si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle elencate all’art 2135 c.c. (come modificato dal D.Lgs 18/05/2001, n. 228).

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo rif.  Allegato IV
Nel caso di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a cui sia abbinato un accessorio tale per cui l’attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni comprese nell’Allegato A, è necessaria per gli addetti l’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.

Dichiarazione di cui all’art 72, comma 2 del Decreto Legislativo 81/2008
La dichiarazione di cui all’art 72, comma 2 del D.Lgs 81/2008, necessaria in caso di noleggio o concessione in uso dell’attrezzatura di lavoro senza operatore, deve essere redatta dal datore di lavoro:

  •  indicando il/i  lavoratore/i incaricati all’uso dell’attrezzatura;
  • dichiarando che i lavoratori sono stati formati conformemente alle disposizioni del titolo III del D.Lgs 81/2008 e, laddove si tratti di una attrezzatura che ricade nell’Accordo 22 febbraio 2012, dichiarare anche il possesso dell’abilitazione per l’addetto all’uso.

Allegati