La legge numero 92/2012 (c.d. riforma del lavoro) ha  introdotto importanti modifiche all’articolo 70 e seguenti del Decreto Legislativo n. 276/2003 in tema di lavoro accessorio.
Sull’argomento è recentemente intervenuto il Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’attività ispettiva con le circolari numero 4 del 18 gennaio e n. 37 del 18 febbraio 2013.
La nuova normativa, come vedremo, penalizza ulteriormente il settore agricolo ponendo limiti sempre più ristretti all’utilizzo del lavoro accessorio.

DISCIPLINA GENERALE
Il nuovo art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.
Sulla base del primo periodo dell’art. 70 è dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico (fatte salve le successive precisazioni). Tale limite, pari a € 5.000, originariamente quantificato in relazione alla attività prestata nei confronti del singolo committente, va riferito oggi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti.
Se il committente è un imprenditore commerciale o professionale, le prestazioni di lavoro accessorio nei loro confronti non potranno dare luogo a compensi superiori a 2.000 € di voucher fermo restando il limite dei 5.000 € per singolo prestatore.
Il valore nominale dei voucher sarà di 10,20€ e 50€.
Ciascun voucher del valore nominale di 10€ (7,50 netti per il lavoratore) corrisponde alla prestazione di 1 ora di lavoro.
A tale proposito, il Ministero del Lavoro, con la recentissima circolare 37/2013 ha precisato che, per il solo settore agricolo, il criterio di equivalenza "1 voucher da 10 euro = 1 ora di lavoro", possa anche non essere rispettato, purchè le ore di lavoro siano retribuite con un numero di voucher che garantisca il rispetto della retribuzione oraria prevista dal CCPL Operai Agricoli (per quanto riguarda la provincia di Treviso la retribuzione minima oraria lorda degli operai agricoli comuni "C" è di 7,48 euro).
I voucher dovranno essere numerati progressivamente e datati.
Il ministero del lavoro a proposito della datazione dei voucher, nella circolare 4/2013 scrive testualmente: «…considerata la natura preventiva della comunicazione sull’utilizzo del lavoro accessorio, al fine di consentire la massima flessibilità (sic!) sia del voucher telematico, sia di quello cartaceo, il riferimento alla “data” non può che implicare che la stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto…».
Successivamente, lo stesso Ministero, con la circolare n. 37/2013, considerato che il rispetto di questo arco temporale ristretto richiederebbe una modifica della procedura di rilascio dei voucher, ha precisato che nelle more della definizione delle nuove procedure, i voucher possono essere utilizzati anche oltre i 30 giorni dall’acquisto.
Le modalità di riscossione di un buono lavoro variano a seconda che si scelgano:
– Buoni cartacei
Chi li riceve deve convalidarli con la propria firma e recarsi presso un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale per riscuotere il corrispettivo in denaro. A questo punto il procedimento termina con il versamento, automatico, dei contributi sulle posizioni assicurative del lavoratore. Se si tratta di un minorenne, deve presentare anche un’autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore.
– Buoni telematici
Nel caso di buoni telematici, per la loro riscossione bisogna prima accreditarsi sul sistema informatico dell’Inps.
Lo si può fare attraverso una delle seguenti modalità:
  – sportelli Inps;
  – nel sito Inps, nella sezione Servizi OnLine / Per il cittadino / Lavoro Occasionale Accessorio;
  – contact center Inps/Inail (numero gratuito 803164).
Avvenuto l’accreditamento, Poste Italiane provvederà ad inviare al lavoratore la carta magnetica (INPS card) per accreditare e riscuotere i compensi versati dal committente attraverso i voucher, per ricevere materiale informativo e i moduli delle ricevute da utilizzare a fine del rapporto. La sottoscrizione dell’INPS card non è obbligatoria ai fini della riscossione del compenso, che potrà avvenire anche attraverso un bonifico domiciliato presso un qualsiasi ufficio postale.
 – Buoni acquistati nelle tabaccherie autorizzate
E’ possibile riscuotere i buoni lavoro anche presso i tabaccai aderenti all’iniziativa. L’operazione è possibile dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale fino a un anno dall’emissione dei voucher, per un importo massimo di 500 euro.Chi li riceve per riscuoterli deve presentarsi con la propria Tessera Sanitaria definitiva o con il tesserino del codice fiscale, per la verifica del Codice Fiscale. Effettuato il pagamento viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati.
– Buoni acquistati agli sportelli bancari abilitati
L’Istituto centrale delle banche popolari italiane e INPS, nell’estate 2011, hanno siglato una convenzione per l’erogazione dei voucher lavoro occasionale accessorio anche attraverso il canale bancario nazionale. Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare Emilia Romagna sono stati i primi istituti di credito ad offrire il servizio.
I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso gli sportelli delle banche abilitate dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale e fino a un anno. Per riscuoterli bisogna presentarsi con il proprio codice fiscale e un documento valido di riconoscimento.
Prima del pagamento, l’operatore di sportello controlla che i dati del lavoratore corrispondano a quanto dichiarato dal datore di lavoro all’INPS. A pagamento avvenuto viene rilasciata un ricevuta di pagamento a notifica dell’operazione svolta.
Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alle sedi INPS.
La circolare n. 4/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa che, pur se il compenso per lavoro accessorio è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato disoccupato o inoccupati, può concorrere alla determinazione del reddito annuo necessario per ottenere il permesso di soggiorno, rammentando che tale reddito dovrà essere superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

DISCIPLINA SPECIFICA PER IL SETTORE AGRICOLO
Il nuovo Art. 70 stabilisce che il lavoro accessorio nel settore agricolo si applica:
– alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
 – alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (trattasi dei “produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono realizzare un volume d’affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti”) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.In sostanza, è possibile utilizzare voucher sino a € 5.000 in agricoltura solo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere da chi è il lavoratore accessorio, se l’attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli. In ragione della specialità del settore agricolo, non trova applicazione l’ulteriore limite di € 2.000 previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti.
– Non si possono utilizzare i voucher per le casalinghe;
– Nel 2013 si possono utilizzare i voucher, in qualsiasi settore produttivo, e quindi anche in quello agricolo, per i percettori di Cassa integrazione salariale o di misure di sostegno al reddito; questi soggetti potranno però percepire un compenso massimo annuo di 3.000€. L’INPS è incaricata di detrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno conguagliando con gli accrediti contributivi derivati dal lavoro accessorio.