Il Ministero del Lavoro ha emanato la Nota n. 20137 del 2 novembre2016 nella quale da risposta ad alcuni quesiti circa l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di voucher, con particolare riferimento alla nuova comunicazione obbligatoria verso le direzioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ed al regime sanzionatorio connesso.
In particolare, il Ministero precisa che:
- ferma restando la necessità di indicare puntualmente i giorni di svolgimento delle singole prestazioni, è possibile indicare in un’unica comunicazione le prestazioni svolte da più lavoratori (FAQ n. 9)
- in caso di mancato invio sia della comunicazione di inizio attività all’INPS che della nuova comunicazione alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, trova applicazione la sola “maxi sanzione” per lavoro nero
In aggiunta a quanto sopra, il Ministero fornisce precisazioni sulle casistiche che comportano la necessità di inviare una comunicazione di variazione / modifica e sui termini per l’invio delle stesse (FAQ n. 4).
Di seguito, si riportano a titolo di esempio alcuni casi:
- La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi: se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attivitàlavorativa;- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo;se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata
Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 minuti dall’inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore dà luogo all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa.