NON È PREVISTA LA RACCOLTA DEL PRODOTTO DELLA COLTURA SECONDARIA

Molti agricoltori si stanno già preoccupando su come impostare del piano colturale del 2024 tendendo in considerazione il fatto che il prossimo anno entrerà in vigore l’obbligo della rotazione colturale (BCAA7  Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” della condizionalità rafforzata). Nel 2023 la norma non è stata applicata a causa dei problemi di approvvigionamento delle produzioni agricole causati dalla guerra in Ucraina. L’obbligo, ricordiamo,  è entrato comunque in vigore già quest’anno per le superfici che hanno aderito all’Ecoschema 4 – sistemi foraggeri e per quelle che con l’impegno agro-climatico-ambientale SRA03 – Lavorazioni ridotte.

Ricordiamo che l’obbligo della rotazione consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

La monosuccessione può essere interrotta anche con una coltura secondaria (es. soia di secondo raccolto, oppure senape o rafano), purché adeguatamente gestita, cioè portata a completamento del ciclo produttivo, il quale deve avere una durata di almeno 90 giorni. A questo proposito il Ministero dell’agricoltura -su nostra sollecitazione- dovrebbe chiarire in via definitiva che non è necessaria la raccolta del prodotto della coltura di secondo raccolto. La norma della Condizionalità infatti non lo prevede. Ricordiamo  che l’ambito di applicazione della rotazione obbligatoria comprende le superfici a seminativo. Sono però esenti le aziende:

a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;

d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;

e. relativamente alle superfici certificate come Biologiche (Regolamento (UE) 2018/848) e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata (SQNPI). Deroghe alla norma sono consentite, qualora sussistano precise condizioni, nelle zone di montagna e nel caso di seminativi condotti in regime di arido coltura.