L’art. 6 del D.lgs 19.8.2005 n° 192, come modificato dalla legge 90 del 3.8.2013 e da ultimo dal D.L. 23.12.2013 n° 145 (non ancora convertito in legge) prevede che nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione sia inserita apposita clausola con la quale il conduttore dichiari di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

L’omissione della dichiarazione e dell’allegazione è pesantemente sanzionata a carico di entrambe le parti contrattuali.

Dalla normativa attuale sembrano pertanto esclusi dagli obblighi di informativa, consegna e allegazione:

  • i contratti di comodato;
  • i contratti che non possono considerarsi nuove locazioni, e cioè le proroghe, le cessioni di contratto, i subentri;
  • i contratti di locazione che non superano i 30 giorni/anno.

Il solo obbligo di allegazione dell’ APE al contratto non è previsto per i nuovi contratti di locazione aventi per oggetto singole unità immobiliari (l’unità immobiliare è definita come parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente).

Si ricorda che sono esclusi dalla normativa del D.lgs. 192/2005:

  1. i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq.;
  2. i fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  3. i fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (climatizzazione invernale e/o estiva);
  4. i box, cantine, autorimesse, depositi;
  5. i ruderi, cioè le cosiddette unità collabenti classificate nella categoria F/2.

Per quanto concerne la registrazione dei contratti di locazione a seguito dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n° 83/E del 22.11.2013, ritiene che l’ APE allegato non sia soggetto né ad autonoma imposta di registro né a bollo.

Qualora invece venga allegata al contratto di locazione copia dell’ APE, con dichiarazione di conformità all’originale, va applicata l’imposta di bollo, nella misura di € 16 per ogni foglio.

 CONSIDERAZIONI: poiché in molti contratti di affitto di fondo rustico sono compresi anche fabbricati ad uso abitativo (variamente classificati al Catasto) e fabbricati strumentali (variamente classificati al Catasto) dotati di impianti di climatizzazione, sarà necessario inserire nei nuovi contratti di affitto la formula:
il conduttore dichiara di aver ricevuto dalla Parte concedente le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato (APE), in ordine alla attestazione della prestazione energetica dei fabbricati così individuati: ………………………..“.