Nella circolare n. 2/2019 del 14/01/2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce alcuni primi chiarimenti sulla maggiorazione di una serie di sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Gli importi delle sanzioni indicati nella legge di bilancio sono da intendersi “sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019”.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce alcuni primi chiarimenti sulla maggiorazione di una serie di sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Come si ricorderà infatti l’art. 1, c. 445, lettera “d”, della legge n.145/2018 ha aumentato del 10-20 per cento gli importi delle sanzioni per lavoro nero, per violazione delle regole in materia di orario di lavoro, per il mancato rispetto del Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riconoscendo altresì al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di stabilire, con proprio decreto, la maggiorazione del 20 per cento di ulteriori sanzioni previste da altre norme.

Nel rinviare ad un’attenta lettura della circolare allegata indicata in precedenza, si segnalano qui di seguito i chiarimenti più rilevanti ivi contenuti:

  • gli importi delle sanzioni indicati nella legge di bilancio sono da intendersi “sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019”. E così, ad esempio, dall’inizio del 2019 l’importo della maxisanzione per lavoro nero va da un minimo di € 1.800,00 a un massimo di € 10.800,00 (prima: da € 1.500,00 a € 9.000,00). La circolare ricorda anche che nelle ipotesi di “mantenimento” di un lavoratore “in nero” a cavallo tra l’anno 2018 e l’anno 2019, si applicano i nuovi importi, trattandosi di condotte a carattere permanente la cui collazione temporale va individuate nel momento in cui la condotta cessa;
  • le maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 dovranno essere versate separatamente, attraverso un nuovo e specifico codice tributo, in ossequio alla previsione che ne destina gli importi al rafforzamento dell’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e alla valorizzazione del personale ispettivo dell’INL. La circolare precisa che, in attesa che tale codice venga istituito, gli importi delle maggiorazioni dovranno essere versati utilizzando gli attuali codici tributo.