In merito all’interpretazione dell’articolo 69 del collegato ambientale – rispetto della Comunicazione MUD tramite la conservazione progressiva dei Formulari di trasporto (F.I.R.) -, la nota DG RIN Prot. 0005298 della DG RIN, dell’11 aprile 2016 della Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente, la quale afferma che:

Rispetto alla previgente versione del medesimo comma 8, la modifica interviene ad estendere le semplificazioni accordate dalla previsione, sotto il profilo soggettivo – includendo anche le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni – che oggettivo – ampliando a tutti i rifiuti pericolosi l’ambito di applicazione della disposizione, in origine limitato ai soli rifiuti sanitari.
Con specifico riferimento all’oggetto del quesito, quindi, si ritiene che, anche per le categorie di imprese o di rifiuti di nuova introduzione, la semplificazione accordata possa applicarsi già a partire dall’anno in corso (e, quindi, con riferimento al MUD 2016, in scadenza al 30 aprile, riferito ai rifiuti prodotti nell’anno 2015).

In relazione a quanto indicato nella nota ministeriale, già a partire da quest’anno le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, fermo restando la conservazione in ordine cronologico dei formulari di trasporto dei rifiuti, non sono soggette:
alla tenuta del registro di carico e scarico (a far data dal 2 febbraio 2016);
alla comunicazione MUD 2016 riferita ai rifiuti prodotti nel 2015.

Pertanto, le novità introdotte dal collegato ambientale anticipano l’entrata in vigore di alcune semplificazioni già previste con la normativa relativa al Sistri (eliminazione del MUD) e del decreto legge 101/13, convertito nella legge 125/13, per quanto riguarda il registro di carico e scarico.
In relazione al nuovo quadro normativo, è comunque possibile assicurare continuità nei servizi alle imprese agricole sulla gestione dei rifiuti attraverso:
– la gestione dei Formulari di trasporto
– la creazione e gestione dei circuiti organizzati di raccolta

Nel riquadro si riportano le semplificazioni contemplate nell’art. 69:

Semplificazioni art. 69

 

Trasporto in conto proprio. Viene data la possibilità per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti pericolosi, inclusi i rifiuti aventi codice cer 18.01.03* (aghi, siringhe, oggetti taglienti usati) di trasportare in conto proprio ad un impianto di smaltimento autorizzato fino a 30 kg al giorno;
Registro di carico e scarico e MUD. Viene introdotta la semplificazione amministrativa secondo cui l’adempimento del registro di carico e scarico e il Mud si considerano assolti mediante la conservazione in ordine cronologico dei formulari di trasporti rifiuti. La conservazione cronologica dei FIR, oltre che presso la sede dell’impresa, può avvenire anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, mantenendo presso l’impresa copia dei dati trasmessi;
Adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Si interviene anche sugli adempimenti in materia di controllo della tracciabilità non ricomprendendo però il settore agricolo, infatti si prevede che: l’adesione da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti;