Foto di ekrem da Pixabay

In vista della programmazione delle semine e piani colturali, anche se il Piano strategico per la PAC dell’Italia è ancora in fase di elaborazione, è ormai necessario conoscere aspetti inerenti i nuovi obblighi – e le relative deroghe – che entreranno in vigore nel 2023.

Per fare il punto Confagricoltura Veneto ha organizzato un webinar, aperto a tutti gli associati (vedi annuncio nella newsletter) per illustrare alcuni punti fondamentali che devono conoscere gli agricoltori per le prossime domande PAC.

Qui ricordiamo che la riforma della Pac, che entrerà in vigore nel 2023, ha decretato l’abolizione del pagamento greening e dei relativi obblighi (diversificazione con 2 o 3 coltivazioni, aree di interesse ecologico-EFA e mantenimento dei prati) che sono stati ripresi all’interno della “Condizionalità” nelle seguenti norme: BCAA 7 “Rotazione delle colture sui seminativi ad eccezione delle colture sommerse; BCAA 8 “Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi”.

Ora, sulla base di quanto già scritto nella bozza del Piano strategico dell’Italia e delle deroghe alle citate norme stabilite dall’Unione Europea per il 2023- cerchiamo di entrare nel merito di tali obblighi, anticipandoli ai fini della programmazione delle semine (conferma di quanto riportiamo avverrà in ottobre, con la presentazione del Piano strategico italiano da parte del Mipaaf).

Rotazione delle colture nei seminativi (BCAA7)
Si tratta di una norma che sostituisce e modifica l’impegno greening della diversificazione (obbligo di praticare un minimo due o tre colture a seconda se maggiore di 20 o 30 ettari) ed obbliga alla rotazione dei seminativi ad eccezione delle colture sommerse (riso).
La rotazione consiste nel cambio di coltura almeno una volta l’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Esempi: le successioni tra le seguenti specie: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta e farro è considerata come mono successione dello stesso cereale e non rispetta la norma. Tuttavia una coltura secondaria, che completa il suo ciclo produttivo (ad esempio una coltura intercalare, non da sovescio) se opportunamente gestita, consente di interrompere la successione monocolturale e potrebbe soddisfare l’obbligo di rotazione: ad esempio loietto-mais nello stesso anno a cui segue loietto-mais.