In sede di sottoscrizione del rinnovo contrattuale per gli operai agricoli e florovivaisti del 31 luglio u.s., sono state introdotte DUE IMPORTANTI NOVITA’ NORMATIVE:

  • LA GARANZIA CONTRATTUALE DELLE GIORNATE MINIME PER FASE LAVORATIVA
  • UNA MODULISTICA AD HOC DA COMPILARE ALL’ATTO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI APPALTO

L’accordo di rinnovo ha previsto infatti un’integrazione al 2° comma dell’art. 4 del ccpl, stabilendo nel LIMITE MINIMO DI 4, le GIORNATE di lavoro che DEVONO ESSERE GARANTITE contrattualmente, come media mensile.

Sono ESCLUSI da tale garanzia minima i CONTRATTI DI DURATA FINO A 2 MESI relativi alle fasi lavorative della RACCOLTA. Per le assuzioni effettuate esclusivamente per ATTIVITA’ AGRITURISTICHE, l’obbligo del rispetto di tale garanzia decorrerà DAL 1° GENNAIO 2023 e comunque non prima della conclusione della attuale fase pandemica.

Sono fatti salvi i motivi di forza maggiore, quali ad es. avversità atmosferiche, calamità naturali, crisi del settore, etc…

Recependo poi quanto previsto dall’art. 30 del CCNL operai agricoli e florovivaisti, dal mese di AGOSTO 2021, le aziende agricole che sottoscrivono CONTRATTI DI APPALTO, dovranno trasmettere VIA PEC all’Ente Bilaterale FIIMI-EBAT (fiimitv@pec.it), ENTRO 10 GIORNI dalla stipula, apposita MODULISTICA che sarà predisposta dall’Ente Stesso e resa disponibile alle aziende sul proprio sito istituzionale http://fiimiebattreviso.it/, nella quale saranno riportati i dati delle imprese contraenti e le caratteristiche dell’appalto stesso.