Con il decreto legge in oggetto (G.U. n. 102 del 10/6/2014), il Governo ha reso definitivi i termini di pagamento della TASI per l’anno 2014. Più in particolare:

  • per i Comuni che hanno approvato ed inviato le deliberazioni delle aliquote e detrazioni entro il 23 maggio 2014, per la relativa pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.it) alla data del 31 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI (abitazione principale ed altri immobili) deve essere effettuato entro il prossimo 16 giugno, fermo restando il pagamento della seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2014;
  • per i Comuni che non hanno rispettato il termine di cui sopra, il versamento della prima rata TASI (abitazione principale ed altri immobili) deve essere effettuato entro il prossimo 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni pubblicate nel suddetto sito informatico, entro la data del 18 settembre 2014, previo invio delle stesse deliberazioni nell’apposito sito informatico entro il 10 settembre 2014. Anche in tal caso il termine di versamento della seconda rata è stabilito entro il 16 dicembre 2014;
  • nel caso di mancato invio delle delibere, entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, sempre nel rispetto del limite per cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non può essere superiore all’aliquota massima stabilita dalla legge statale per l’IMU pari al 10,6 per mille o alle altre minori aliquote stabilite in relazione alle diverse categorie di immobili.

Si ricorda, comunque, che per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota TASI non può superare in nessun caso la misura dell’1 per mille (vedi risposta n. 7 – FAQ Dipartimento delle Finanze del 4/6/2014).
Il D.L. n. 88/2014, in esame, interviene anche per risolvere il caso della mancata determinazione della percentuale dell’imposta (dal 10% al 30%) stabilita a carico dell’occupante dell’immobile, fissandola nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato facendo riferimento alle condizioni soggettive del titolare del diritto reale, qualora le delibere comunali non vengano inviate entro il termine del 10 settembre 2014 o, comunque, nel caso di mancata determinazione della stessa percentuale di imposta.
In ordine alla possibilità di non applicare sanzioni ed interessi per eventuali pagamenti tardivi,  ovvero errati o insufficienti versamenti d’imposta, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in risposta ad una apposita question time, presentata ieri in Commissione Finanze della Camera, ha ammesso che, vista la situazione di incertezza normativa che caratterizza il versamento della prima rata TASI, possa trovare applicazione la norma dello statuto del contribuente all’art. 10 comma 3, per cui non si dà luogo all’applicazione di sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

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