Con l’approvazione definitiva della manovra finanziaria del Governo, è stato rivitalizzato il Sistri precedentemente abrogato con decretazione d’urgenza.
Riassumiamo l’attuale situazione a chiusura della fase parlamentare che ha interessato anche la riforma e semplificazione della disciplina sui rifiuti.
Il d.l. 138/11, contenente misure per lo sviluppo economico ed entrato in vigore il 13 agosto u.s., aveva tra i vari provvedimenti adottati, abrogato con l’art. 6 il Sistri e ripristinato il precedente sistema documentale di tracciabilità dei rifiuti.
In sede di conversione del decreto, a seguito di un mutato orientamento governativo, è stata modificata la suddetta disposizione riattivando il Sistri e il relativo sistema telematico di tracciabilità. Nel contempo, sono state previste ulteriori semplificazioni relative all’operatività e agli obblighi dei produttori rinviando alla sede amministrativa la normativa di dettaglio.
Quindi, il definitivo art. 6 del d.l. come modificato dalla legge di conversione, pur ripristinando la precedente disciplina, ha comunque recato delle innovazioni di contenuto migliorativo anche se sarebbe stata auspicabile una maggiore portata riformatrice in considerazione dell’originaria decisione di abrogare il Sistri.
Quanto alle singole disposizioni, il comma 2 sancisce innanzitutto l’obbligo istituzionale di una verifica tecnica della funzionalità dell’intero sistema adottando anche tecnologie più semplici e facilmente accessibili. Tale verifica, che deve prevedere prove di funzionamento con la partecipazione di tutti gli operatori, va espletata e ultimata entro il 15.12.11 facendo in ogni caso salvo il periodo di sperimentazione di cui al Dm 17.12.09 (art. 12.2) e Dm 52/11 (art. 28.2) i cui termini sono stati comunque ulteriormente prorogati.

In proposito, per quanto di nostro interesse, rileviamo che per le imprese produttrici di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti (art. 1.5, Dm 26.5.11), non cambia alcunché rispetto al pregresso dettato restando fermo l’inizio operatività del Sistri non prima del 1°.6.2012 (art. 6.2, d.l. 70/11) con adempimento fino a tale data degli obblighi documentali relativi alla compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto.

Per tutte le altre imprese, invece, con un numero di dipendenti superiore a 10, l’entrata in vigore del Sistri è unitariamente posticipata al 9.2.12 rispetto alle varie date d’inizio operatività in precedenza fissate dal Dm 26.5.11 in relazione alla classe d’ampiezza delle singole aziende.
Di conseguenza anche l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, previste per le violazioni degli obblighi Sistri (omessa iscrizione/contribuzione), slitterà automaticamente al giorno successivo alle nuove date d’inizio operatività, sopra indicate (art. 39.1, d.lgs. 205/10).

In merito all’esclusione del Sistri fino al 31 dicembre 2011 per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario (art. 39 del d.lgs 205/10), si rimane in attesa di conoscere come il Governo intende disciplinare la fattispecie. Fermo restando che verrà reiterata la nostra richiesta di escludere definitivamente le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi entro determinati quantitativi, ad oggi tale fattispecie, è riconducibile ai casi descritti in precedenza; per cui occorrerà valutare l’operatività del Sistri in base al numero di dipendenti.
Quanto poi alla misura di tali sanzioni, precisiamo che nei primi otto mesi d’operatività del Sistri e per ciascun mese di ritardo, essa è pari al 5% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione mentre nei restanti quattro mesi la sanzione sarà pari al 50% del dovuto. Questo il dettato risultante dalla modifica recata dal d.lgs. 121/11 (art. 4.2) al comma 2 del predetto art. 39.
Ma tale decreto, relativo alla tutela penale dell’ambiente, non si limita a qualche aggiustamento avendo apportato modifiche sostanziali all’intero regime sanzionatorio con integrazioni normative e un alleggerimento delle pene.

Così, per il periodo di sperimentazione del Sistri – caratterizzato dalla coesistenza del doppio regime di tracciabilità (documentale e telematico) – il decreto, introducendo il co. 2-bis all’art. 39, prevede che eventuali inadempimenti agli obblighi documentali (tenuta dei registri, formulari e comunicazione MUD), saranno sanzionati in base al vecchio testo, previgente al d.lgs. 205/10, dell’art. 258 del d.lgs. 152/06.
Con riferimento a tali obblighi documentali segnaliamo anche che, in virtù del nuovo co. 1-bis dell’art. 190, d.lgs. 152/06 (aggiunto dall’art. 4.1 del d.lgs. 121/11), sono stati esclusi dall’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico i produttori agricoli, non iscritti al Sistri, che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pertanto costoro, conformemente a quanto prevedeva la vecchia disciplina, non dovranno più adempiere a tale obbligo anche successivamente al periodo transitorio subentrando le nuove norme applicabili alla registrazione e trasporto dei rifiuti non pericolosi (ex art. 16.2, d.lgs. 205/10).
Il d.lgs. 121/11 modifica anche l’apparato sanzionatorio dell’art. 260-bis del d.lgs. 152/06 (omessa/irregolare compilazione delle schede e altre violazioni), riducendo nei casi in cui non vi siano comportamenti fraudolenti le relative sanzioni pecuniarie rispettivamente a un decimo per le violazioni commesse nei primi otto mesi di vigenza del Sistri e a un quinto dell’importo previsto, nei successivi quattro mesi (nuovo co. 2-quater dell’art. 39, d.lgs. 205/10).
Inoltre reca ulteriori agevolazioni con i nuovi commi 9-bis e 9-ter di detto art. 260-bis, prevedendo pagamenti ridotti a determinate condizioni.
Infatti il co. 9-bis estende anche alle violazioni del Sistri, in caso di pluralità degli illeciti o di continuazione degli stessi, il principio penalistico del concorso formale con cumulo giuridico delle sanzioni (irrogazione della sanzione più grave aumentata fino al doppio) mentre il co. 9-ter contiene una purgazione dell’illecito con esclusione da ogni responsabilità amministrativa e sanzionatoria per chi, entro 30 gg. dalla violazione, regolarizzi spontaneamente la propria posizione. Nel caso invece gli venga contestata l’infrazione, il trasgressore entro 60 gg può definire in via oblativa il procedimento sanzionatorio pagando la sanzione in misura ridotta pari a un quarto di quella dovuta e rendendo inapplicabili eventuali sanzioni accessorie, previa in ogni caso eliminazione delle irregolarità contestate (sono sanabili in quanto illeciti omissivi).

L’unico aggravio in materia sanzionatoria riguarda gli enti collettivi (cooperative, società, associazioni) la cui responsabilità amministrativa da reato (d.lgs. 231/01) viene ampliata dall’art. 2 del d.lgs. 121/11 includendo tra le fonti di responsabilità di detti enti anche diversi reati ambientali ex arti. 727-bis e 733-bis c.p. e ex d.lgs. 152/06. Trattasi di fattispecie dolose e fraudolente (false indicazioni, alterazioni documenti) di cui risponde penalmente il trasportatore e autonomamente l’ente di riferimento, anche nel caso di mancanza della scheda cartacea (area-movimentazione) che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti.
La sanzione comminata all’ente è pecuniaria e applicata per quote, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, ed inoltre è additiva alla responsabilità penale e personale dell’autore del reato. Nel caso specifico risulta altresì difficile potersi applicare l’esimente di cui all’art. 6.1, d.lgs. 231/01 (esenzione da responsabilità qualora l’ente abbia adottato MOG idonei a prevenire il reato) essendo di solito il conducente un dipendente dell’impresa di trasporto senza svolgere funzioni apicali (di rappresentanza, amministrazione o direzione) che sono invece richieste per l’operatività di detta esimente.