Gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale possono essere attivati nelle aree agricole che hanno subito danni superiori al 30% della produzione ordinaria e possono riguardare solamente le colture, le strutture e gli allevamenti non ammissibili a copertura assicurativa agevolata dal Piano assicurativo agricolo annuale.

La segnalazione per danni da eccezionali eventi atmosferici va effettuata agli Sportelli unici agricoli dell’AVEPA (se. nel caso dello sportello di Treviso PEC: sp.tv@cert.avepa.it ed anche al Comune ove ricadono gli appezzamenti.

In allegato una bozza di modello per la segnalazione da inviare con dettaglio per la stima del danno e conteggio del valore del sinistro, che deve essere superiore al 30% della produzione ordinaria di TUTE le produzioni aziendali (media degli ultimi tre anni).

La Regione del Veneto, previa attività di verifica dei danni effettuata da parte degli Sportelli unici agricoli dell’AVEPA, provvede alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi e alla contestuale richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici.

dopo la declaratoria sono previsti

interventi compensativi, quali contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato (elevabile fino al 90% per le zone svantaggiate) e prestiti ad ammortamento quinquennale per le necessità di conduzione, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale. In presenza di danni da grandine il Fondo di solidarietà nazionale non è attivabile. Con l’attivazione degli interventi si potranno presentare le domande di indennizzo da parte delle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile/cooperative agricole di conduzione che esercitano l’attività di produzione agricola.

I requisiti soggettivi richiesti sono i seguenti:

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio (CCIAA); ricadere nelle zone delimitate dal decreto di declaratoria; avere subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile nell’anno dell’evento rispetto a quella ordinaria.

Le domande di indennizzo vanno presentate entro il termine perentorio di 45 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le domande devono essere presentate allo Sportello unico agricolo (SUA) dell’AVEPA competente per territorio.

eventuali sgravi fiscali e/o previdenziali

In ogni caso:

– e’ bene fare la segnalazione anche al Comune per eventuale attivazione eventuale di altri fondi, non ricompresi nel dlgs 102/2004;

– anche senza declaratoria e fuori dalle regole del Fondo di solidarietà nazionale, per chi avesse assicurato con polizza agevolata tramite il Condifesa, si ricorda che al Certificato di Assicurazione stipulato con una Compagnia di Assicurazione viene affiancato, per le principali colture (eccetto vivai e tabacco) un pacchetto Fondi, che fornisce un importante servizio alle imprese agricole, andando a ristorare eventuali perdite economiche causate da eventi non coperti dalle polizze assicurative.

I Fondi attualmente disponibili, di seguito descritti, verranno abbinati ai certificati di assicurazione in pacchetti a seconda della tipologia del prodotto:
• Uva vino: Fondo animali selvatici – Strutture – Mal dell’esca;
• Frutta: Fondo animali selvatici – Strutture;
• Mais: Fondo animali selvatici – Risemina – Fitopatie;
• Cereali autunno vernini e soia: Fondo animali selvatici – Risemina;
• Produzioni orticole: Fondo animali selvatici.

L’attivazione del fondo va richiesta entro 3 giorni dal sinistro direttamente al Condifesa – se la polizza è stata attivata direttamente con lo stesso – o tramite il broker assicurativo che vi appoggia la polizza.