In merito alle disposizioni ministeriali e regionali in materia di movimentazione di animali a seguito dell’emergenza Blue Tongue, la Regione Veneto ha ritenuto opportuno precisare quanto segue.
- Animali vaccinati: ai sensi del Regolamento 1266/2006 allegato III, punto 5
Si considerano tali gli animali che sono stati vaccinati contro il/i sierotipo/i presente/i, o potenzialmente presente/i, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
- sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;
- sono stati vaccinati con un vaccino inattivato almeno il numero di giorni in anticipo, necessario per l’inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente — secondo il manuale dell’OIE sugli animali terrestri — che ha avuto risultati negativi e che è stato effettuato almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione immunitaria stabilita dalle specifiche del vaccino”;
- sono stati precedentemente vaccinati e sono stati rivaccinati con un vaccino inattivato nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;
Ulteriori precisazioni in merito potranno essere emanate dal Ministero della Salute, relativamente alle movimentazioni in ambito nazionale.
- Animali da macello
Le movimentazioni verso territori liberi sono interdette solo per gli animali provenienti da aziende in cui si è riscontrato un focolaio negli ultimi 30 giorni. In tutti gli altri casi sono sempre consentite - Animali da vita
Il Ministero ha specificato che la “zona blu”, ossia la zona di restrizione per BTV4 della mappa allegata, equivale a un’unica area omogenea nella quale, a eccezione delle aziende sede di focolaio confermato, sono consentite le movimentazioni di animali sensibili alla Blue tongue, anche in provenienza o verso altre regioni/province autonome comprese nell’area di restrizione contigua (Friuli, Trento e Bolzano).
Dalle zone di restrizione possono uscire solo animali vaccinati.
Per quanto riguarda infine le altre movimentazioni da vita, il Ministero ha previsto espressamente che devono essere autorizzate volta per volta dallo stesso Ministero.
Le movimentazioni da vita in uscita da aziende sede di focolaio possono avvenire trascorsi 60 giorni dalla positività, quindi ad avvenuta chiusura del focolaio.