Con tale provvedimento rimangono indenni solo la Valle d’Aosta e parte della Liguria e del Piemonte. Per la movimentazione degli animali al macello e da vita rimane in vigore quanto stabilito dalle ultime modifiche del Dispositivo Dirigenziale prot. 5662 del 14 marzo 2014 trasmesse con la circolare n. 15508 del 29 novembre u.s.
Il Ministero ha esteso l’area di restrizione, recentemente prevista a 20 Km per la zona di protezione (Z1) e 30 Km per la zona di sorveglianza (Z2), ad una zona di protezione di 100 Km dall’azienda focolaio e ad altri 50 Km di zona di sorveglianza.

Il Ministero della Salute, con nota DGSAF n. 28079 del 7 dicembre 2016 (v. allegato) comunica la nuova delimitazione delle zone in restrizione e fornisce una lista dei sierotipi presenti nelle Regioni in restrizione e, ove necessario, dei Comuni.
Infatti, su richiesta della Commissione europea, Il Ministero ha adottato quanto previsto dalla vigente normativa europea all’articolo 8 della Direttiva n. 75 del 20 novembre 2000 ed esteso l’area di restrizione, recentemente prevista a 20 Km per la zona di protezione (Z1) e 30 Km per la zona di sorveglianza (Z2), con una zona di protezione di 100 Km dall’azienda focolaio e con altri 50 Km di zona di sorveglianza.
Con tale provvedimento rimangono indenni solo la Valle d’Aosta e parte della Liguria e del Piemonte. Per la movimentazione degli animali al macello e da vita rimane in vigore quanto stabilito dalle ultime modifiche del Dispositivo Dirigenziale prot. 5662 del 14 marzo 2014 trasmesse con la sopracitata circolare del 29 novembre u.s.

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