Il decreto-legge 24.6.2014 n° 91 (cosiddetto decreto competitività) è stato definitivamente convertito in legge n° 116 dell’11 agosto 2014 (in G.U. suppl. ordinario n° 192 del 20.8.2014). Il decreto contiene, tra l’altro, una serie di disposizioni per il rilancio del settore agricolo. Qui di seguito segnaliamo, in estrema sintesi, le novità di maggiore rilievo, riservandoci di approfondire successivamente i singoli argomenti.

– Registro unico dei controlli sulle imprese agricole (art. 1, commi 1 e 2)
I controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole saranno effettuati in modo coordinato, evitando sovrapposizioni. I controlli saranno verbalizzati e notificati anche nei casi di constatata regolarità.
Con successivo Decreto interministeriale sarà istituito il registro unico dei controlli presso il MIPAF.

– Rafforzamento dell’istituto della diffida (art. 1, commi 3 e 4)
Per le violazioni in materia agroalimentare (per le quali è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria) l’organo di controllo diffida l’interessato ad adempiere le prescrizioni violate entro il termine di 20 giorni.

– Prevenzione incendi (art. 1bis, comma 1)
Gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 mc. (circa 50 q.li di gasolio), anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal DPR 1.8.2011 n° 151. Negli altri casi è confermata la scadenza del 7.10.2014.

– Registri di prodotti vitivinicoli (art. 1bis, comma 5)
I registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell’ambito del sistemainformativo agricolo nazionale. L’attuazione della disposizione è demandata ad un futuro D.M.

– Servizi di consulenza per la circolazione delle macchine agricole (art. 1bis, comma 14)
Le organizzazioni professionali agricole, nell’esercizio dell’attività di consulenza sull’argomento, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero dei Trasporti ai fini dell’immatricolazione e della gestione relativa la proprietà di macchine agricole. L’operatività è demandata ad un futuro D.M.

– Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1 – Ter)
Viene istituito un sistema di consulenza aziendale alle imprese agricole che deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell’attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l’erogazione dei finanziamenti pubblici in agricoltura.
I criteri da adottare sono demandati ad un futuro D.M.

– Disposizioni per il rilancio del settore vitivinicolo (art. 2)
Vengono introdotte semplificazioni per le pratiche enologiche.
Per i titolari di stabilimenti enologici con capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri l’obbligo della tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e della dichiarazione di giacenza.

– Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5)
E’ previsto un incentivo per i datori di lavoro agricoli che assumano, con contratto O.T.I. o contratto O.T.D. triennale con minimo 102 giornate di lavoro annuo, giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni privi di impiego da almeno 6 mesi o privi di diploma di secondo grado.
Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto.
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda per un periodo di 18 mesi, e comunque non può essere superiore a 3.000€ per O.T.D. e 5.000€ per O.T.I..
Il comma 13 prevede l’estensione della deduzione IRAP al lavoro determinato, a condizione che i contratti abbiano una durata triennale e il lavoratore abbia lavorato per almeno 150 giornate/anno. L’importo base della detrazione è in questo caso di 3.750 € e di 6.750 € per donne e giovani.
L’operatività dell’incentivo all’assunzione è condizionata all’emanazione da parte dell’INPS della circolare applicativa.
L’operatività della deduzione IRAP è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.

– Disposizioni per i contratti di rete (art. 6-bis)
Le imprese agricole e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete possono     accedere ai finanziamenti agevolati di cui all’art. 1 L. n° 311/2004 per investimenti in ricerca  e innovazione tecnologica.
La partecipazione di una impresa ad un contratto di rete, a parità delle altre condizioni, fa     acquisire alla stessa priorità nell’accesso alle misure PSR.

– Detrazioni per l’affitto di terreni agricoli ai giovani (art. 7)
Ai CD e IAP, iscritti all’INPS, di età inferiore ai 35 anni, spetta, nel rispetto delle norme sugli     aiuti “de minimis”, una detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni     di affitto dei terreni agricoli, diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di 80€     per ettaro e fino ad un massimo di 1.200 € annui, a partire dal 2014.

–  Maggiorazione del R.D. e R.A. ai fini IRPEF (art. 7, comma 4)
Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi di imposte 2013, 2014, 2015, nonché a decorrere dal periodo d’imposta 2016, i RD e RA sono rivalutati del     15% per il 2013 e 2014 e del 30% per il 2015, nonché del 7% a decorrere dal 2016. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai CD e IAP iscritti all’INPS, la rivalutazione è del 5% per il 2013 e 2014 e del 10% per il 2015.

– Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte dai giovani (art. 7 – bis)
Le agevolazioni consistono nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (per investimenti non superiori 1,5 milioni di €), a un tasso pari a 0, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa     ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo ha una durata non superiore a 15 anni.
Soggetti beneficiari: le imprese, in qualsiasi forma costituita, che subentrino nella conduzione di un intera azienda agricola, esercitante attività esclusivamente agricola ai sensi dell’art. 2135 Cod. Civ. da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti di sviluppo o consolidamento.
Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)    siano costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda;
b)    esercitano esclusivamente attività agricola;
c)    siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

– Diritto di prelazione agraria esteso alle cooperative agricole (art. 7 Ter)
L’esercizio del diritto di prelazione agraria o di riscatto è esteso alle cooperative agricole qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci siano in possesso della qualifica di CD.

SISTRI (art. 10 comma 12 bis e art. 14, commi 2 bis e 8 bis)
•    viene prorogato il termine ultimo – dal 3 marzo al 31 dicembre 2014 – per l’approvazione del decreto di semplificazione del Sistri previsto dal comma 8 del DL 101/2013, convertito nella Legge 125/2014;
•    viene data la possibilità agli imprenditori agricoli di sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione delle schede SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L’archivio informatico è accessibile on line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell’utente e password dedicati; tale misura integra, con l’introduzione del comma 1 quinques all’art. 190  del d.lgs. 152/06 le semplificazioni sulla tenuta del registro di carico e scarico già previste dal comma 1 ter del suddetto articolo;

BENI in Polietilene (art. 14, comma 8)
In sede di conversione è stata introdotta la lettera b-quinques al comma 8 dell’articolo 14, relativa alla gestione dei rifiuti provenienti da beni in polietilene. La norma modifica l’articolo 234 del D.lgs n. 152/2006 relativo al Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, Polieco.
In particolare viene fornita una definizione di beni in polietilene, ovvero beni composti interamente da polietilene – e non più a base di polietilene – individuati con apposito decreto e verificati con cadenza triennale. In fase di prima applicazione e fino all’emanazione del predetto decreto viene fornito un primo elenco di beni, che sono riconducibili prevalentemente al settore agricolo, ovvero:
•    film per copertura di serre e tunnel;
•    film per la copertura di vigneti e frutteti;
•    film per la pacciamatura;
•    film per insilaggio;
•    film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli;
•    film per pollai;
•    le reti ombreggianti di copertura e protezione.

Allo stato attuale le imprese agricole rientrano fra gli obblighi consortili del Polieco in via principale in qualità di utilizzatori (categoria B) e in via residuale come importatori di beni in polietilene (categoria A). Da ciò ne scaturiscono obblighi di partecipazione diversi.
Gli obblighi consortili riferiti alla categoria B possono essere così sintetizzati:
•    l’iscrizione obbligatoria che può essere anche fatta tramite le associazioni nazionali di categoria (in quest’ultimo caso è necessario acquisire dalle imprese la volontà di delegare l’associazione);
•    dichiarazione annuale, contenente l’elenco dei fornitori con i relativi quantitativi acquistati nel corso dell’anno, senza il versamento di alcun contributo se già assolto all’atto dell’acquisto del bene; in caso contrario dovranno essere versati contributi come per la categoria A.
Per la categoria A (produttori/importatori), invece, è necessaria:
•    l’iscrizione singola per ogni aderente, il cui contributo di adesione si calcola in base all’entità del fatturato dell’anno precedente;
•    la presentazione della dichiarazione periodica e il pagamento di un contributo pari a 0.10 euro/Kg a cui si deve sommare un contributo per il riciclo (0.05 euro/kg) o per lo smaltimento (0.021 euro/kg).

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