AGEA Coordinamento, con la circolare allegata, ha definito i criteri che dovranno essere osservati dagli Organismi Pagatori ai fini della erogazione dell’anticipazione del 50% degli aiuti di cui al titolo III del Reg. Ce 73/2009.
Il pagamento dell’anticipo sull’aiuto, da erogarsi a partire dal 16 ottobre p.v., è subordinato alla verifica delle condizioni di eleggibilità delle superfici accertate sul 100% delle aziende mediante i controlli di profilo amministrativo nonché sul campione di aziende selezionate mediante i controlli di tipo oggettivo.
Saranno escluse dal pagamento dell’anticipo le aziende con discordanze tra superficie dichiarata e superficie accertata sulla base dei dati di refresh 2007,2008 e 2009 superiori al 20%; le aziende con discordanze inferiori al 20% saranno liquidate sulla base della superficie accertata, mentre le sanzioni previste per tali casi  di discordanza saranno applicate in fase di erogazione del saldo dell’aiuto.
I crediti vantati dall’Amministrazione saranno recuperati sull’importo dell’acconto secondo le ordinarie procedure di compensazione, mentre eventuali risultanze negative desumibili dalle operazioni di refresh 2010 non avranno incidenza ai fini dell’acconto, ma saranno applicate in sede di calcolo del saldo dell’aiuto.