La Commissione europea ha autorizzato gli Stati membri al pagamento anticipato dei regimi di sostegno degli aiuti diretti previsti dall’allegato I dello stesso regolamento, nella misura del 50% a partire dal 16 ottobre 2011.
L’erogazione dell’anticipo è subordinata alla finalizzazione della verifica delle condizioni di ammissibilità e ciò significa che i controlli amministrativi ed informatici sul 100% delle domande di aiuto ed i controlli in loco del tasso minino di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1122/2009, devono essere finalizzati prima di poter procedere al pagamento degli anticipi in questione.
Pertanto, nel caso in cui quanto è stato dichiarato nella Domanda Unica 2011 risulti inferiore a quello determinato/accertato per uno o più agricoltori, il pagamento dell’anticipo deve essere calcolato tenendo conto, rispettivamente, di una proporzionale riduzione a titolo precauzionale.
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