E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2013 il decreto ministeriale 5434 del 7 dicembre 2012 che dichiara, su richiesta della Regione del Veneto, l’esistenza del carattere di eccezionalità per la siccità nel periodo 1 giugno – 2 settembre dello scorso anno nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
 
Le imprese agricole ricadenti nei territori già delimitati dalla Regione che hanno subito un danno superiore al 30 per cento della normale produzione lorda vendibile, potranno presentare richiesta di indennizzi compensativi, in deroga alle previsioni contenute nel piano assicurativo agricolo 2012, entro giovedì 21 febbraio 2013.
 
Per la predisposizione della domanda siccità è possibile rivolgersi al proprio CAA, detentore del fascicolo aziendale
 
Attenzione, i requisiti per accedere all’indennizzo sono:
1) essere conduttori di una azienda agricola i cui terreni rientrano nei Comuni delimitati nella declaratoria della siccità 2012 (vedi elenco sotto).
2) Aver subito un danno aziendale superiore al 30%, considerando la produzione lorda vendibile riferita a tutte le colture praticate, danneggiate o meno.
3) Aver subito un danno relativamente alle colture per le quali è stata riconosciuta la declaratoria di calamità; nella Provincia di Treviso la declaratoria riguarda soltanto: mais, soia, erba medica.
4) Non aver sottoscritto, relativamente alle colture prese in considerazione, una polizza assicurativa agevolata contro il rischio siccità.
5) L’azienda non deve aver potuto disporre di una adeguata disponibilità irrigua
 
L’applicativo messo a punto da AVEPA esegue una serie di calcoli automatici ed in base al piano 2012 restituisce una % di danno presunto. Se nella domanda si evidenzia il danno maggiore del 30 %, comunque il produttore deve confermare la validità del dato. Successivamente ci saranno dei controlli dove AVEPA, con “fatture alla mano”, verificherà la reale PLV aziendale rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
 
Di seguito le zone territoriali dove risultano colture il cui danno medio alla Produzione Lorda Vendibile è superiore al 30% rispetto alla produzione ordinaria della medesima coltura nel territorio delimitato:
 
TREVISO:
– nel territorio dei comuni di: RONCADE, Borso del Grappa, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Crespano del Grappa, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Mogliano Veneto, Monastier, Motta di Livenza, Paderno del Grappa, Ponte di Piave, Portobuffolè, Possagno, Preganziol, Salgareda, S. Biagio di Callalta, S. Zenone degli Ezzelini, Silea, Zenson di Piave, Zero Branco, limitatamente alle colture di: mais, soia, erba medica.
VICENZA:
– nel territorio dell’intera provincia limitatamente alle colture di: mais, soia, barbabietola da zucchero, foraggere di pianura, foraggere di collina;
VENEZIA:
a) nel territorio dell’intera provincia limitatamente alle colture di: mais, soia, erba medica;
b) nel territorio dei comuni di: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treporti, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d’Altino, Salzano, Scorzè, Spinea, S. Maria di Sala, Strà, Venezia, Vigonovo, limitatamente alle colture di cui alla precedente lett. a) e alla barbabietola da zucchero.

PADOVA:
a) nel territorio dei comuni di pianura di: Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Barbona, Boara Pisani, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese S. Croce, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Granze, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Masi, Massanzago, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Mestrino, Montagnana, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d’Adige, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte S. Nicolò, Pontelongo, Pozzonovo, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita d’Adige, Sant’Angelo di Piove di Sacco, Sant’Elena, Sant’Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tombolo, Trebeseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d’Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, limitatamente alle colture di: mais, soia, barbabietola da zucchero e foraggere;
b) nel territorio dei comuni di collina di: Abano Terme, Arcquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò, limitatamente alle colture di cui alla precedente lett. a) e alla vite.
VERONA:
– a) nel territorio dei comuni di pianura di: Albaredo d’Adige, Arcole, Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Isola della Scala, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, S. Bonifacio, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buon Albergo, S. Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella, limitatamente alle colture di: mais, soia, barbabietola da zucchero, girasole, erba medica, prato stabile non irriguo, ortive in pieno campo (pomodoro da industria, fagiolino, fagiolo), fruttiferi (melo, pero).
b) nel territorio dei comuni di montagna di: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Cerro Veronese, Costermano, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, S. Giovanni Ilarione, S. Mauro di Saline, S. Zeno di Montagna, S. Anna d’Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Verona (territorio montano), Vestenanova, limitatamente alle colture di: prato stabile, pascolo.
ROVIGO:
– nel territorio dell’intera provincia limitatamente alle colture di: mais, soia, barbabietola da zucchero, fruttiferi (melo, pero, pesco), vite, erba medica, ortive in pieno campo (cocomero, melone, pomodoro, zucca), risone.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso i nostri uffici.