Con apposita circolare il Mise ed il Ministero della Salute hanno chiarito l’ambito di applicazione delle deroghe all’obbligo di indicazione nutrizionale sugli alimenti anche confezionati, previste dal punto 19 dell’allegato V del Reg. (UE) 1169/11. Ricordiamo che il regolamento prevede che a partire dal 13 dicembre 2016 diventi obbligatorio inserire in etichetta anche la tabella nutrizionale degli alimenti con indicazione dei contenuti di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

La circolare chiarisce che sono esenti dall’obbligo, oltre ai prodotti non trasformati o sottoposti solo a maturazione, anche queste categorie di alimenti:

  • gli alimenti artigianali (ad esempio il panettone artigianale, il gelato artigianale confezionato dalla gelateria locale, il formaggio prodotto artigianalmente dall’azienda agricola);
  • gli alimenti per la fornitura diretta: ovvero quelli per i quali è prevista la cessione, senza l’intervento d’intermediari, da parte del fabbricante di “piccole quantità” direttamente al consumatore finale, che ricomprendono tutte le forme di somministrazione degli alimenti. Restano esclusi dalla deroga i prodotti preimballati venduti direttamente ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso o di intermediazione commerciale, quali ad esempio le centrali d’acquisto.

Inoltre la disposizione nazionale chiarisce che:

  • per fabbricante di piccole quantità di prodotti si intendono i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane e agricole, che rispettano i requisiti delle microimprese come definite dalla normativa comunitaria (meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro). Inoltre si applica alla vendita diretta a “livello locale” da parte degli spacci aziendali;

il “livello locale” è quello che garantisce la presenza di un legame diretto tra l’azienda di origine ed il consumatore. Sono escluse, quindi, le forniture che prevedano il trasporto sulle lunghe distanze (ovvero “ambito nazionale”). Il “livello locale” è il territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e le provincie contermini (per non penalizzare le aziende che si trovassero al confine di una unità territoriale e che sarebbero naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante).