Torniamo sulla problematica del SISTRI dal momento che le richieste avanzate dalle organizzazioni professionali agricole al Ministero dell’Ambiente, finalizzate ad esonerare dal SISTRI le aziende agricole convenzionate con il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, non hanno ancora ottenuto le risposte sperate.
Nell’assicurarVi che continueremo a pressare il Ministero per ottenere soluzioni compatibili con le possibilità del nostro settore, vogliamo ricordare sinteticamente quanto prevede la normativa allo stato attuale.
Il D.M. 17 dicembre 2009 istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti in attuazione di quanto previsto dall’articolo 189 del D.Lgs. N° 152 del 2006 (c.d. Codice dell’Ambiente).
Detto sistema si propone di sostituire gli attuali strumenti di “gestione” dei rifiuti (registro di carico e scarico, formulario di identificazione, M.U.D.) con un sistema informatizzato che si basa sulle registrazioni effettuate dagli operatori – attraverso una chiavetta USB contenente un dispositivo di firma digitale – nel portale telematico del SISTRI (gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente).
Alcune tipologie di imprese agricole, in quanto produttrici iniziali di rifiuti pericolosi, sono soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI entro il 29 aprile p.v.. In particolare:
a) dovranno iscriversi  e, successivamente, operare attraverso la chiavetta USB che verrà loro consegnata dalla Camera di Commercio, le aziende agricole, produttrici iniziali di rifiuti pericolosi che presentano autonomamente il M.U.D. poiché conferiscono i propri rifiuti pericolosi a smaltitori autorizzati al di fuori delle convenzioni con il servizio pubblico (si tratta delle aziende che hanno ricevuto una lettera informativa sul SISTRI dalla  Camera di Commercio);
b) dovranno iscriversi, anche se successivamente non saranno obbligate ad operare sul portale del SISTRI (se ed in quanto gli obblighi del SISTRI vengano adempiuti dal gestore del servizio pubblico di raccolta in forza di una convezione), le aziende agricole, produttrici iniziali di rifiuti pericolosi che conferiscono i propri rifiuti pericolosi attraverso convenzione con il servizio pubblico per quantitativi che eccedono i trenta chilogrammi o i trenta litri;
c) non dovranno iscriversi tutte le altre aziende agricole produttrici di rifiuti che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, attraverso le convenzioni con il servizio pubblico.
L’iscrizione deve effettuarsi entro il 29 aprile attraverso i seguenti canali:
• online sul sito internet http://www.sistri.it
• inviando via e-mail all’indirizzo iscrizionemail@sistri.it il modulo d’iscrizione
• inviando via fax al numero verde 800 05 08 63 il modulo d’iscrizione
• telefonando al numero verde 800 00 38 36
Entro il medesimo termine del 29 aprile p.v. dovrà essere effettuato il versamento del contributo annuale di iscrizione al SISTRI (dell’importo minimo di euro 120,00) secondo una delle seguenti modalità:
1) presso qualsiasi ufficio postale
mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:
contributo SISTRI/anno 2010;
il codice fiscale dell’Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;

2) presso gli sportelli del proprio istituto di credito
mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427
Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 – ROMA
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:
contributo SISTRI/anno 2010;
il codice fiscale dell’Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;

3) presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia):
versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento:
Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 – contributo SISTRI/anno 2010;
il codice fiscale dell’Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all’indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:
• il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario;
• l’importo del versamento;
• il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
Le aziende agricole, una volta completata la procedura d’iscrizione al SISTRI, dovranno contattare gli operatori dalla Camera di Commercio e, seguendo le indicazioni di questi, dovranno produrre una serie di documenti necessari al fine di ottenere la consegna della chiavetta USB personalizzata con i dati dell’azienda.
Ricordiamo infine che il nuovo sistema entrerà in vigore il 12 agosto p.v. e che, fino al 12 settembre 2010, dovranno continuare ad essere compilati i registri di carico e scarico ed il formulario di trasporto.
Coloro che erano obbligati al MUD, dovranno compilare, entro la fine del 2010, un’apposita scheda per dichiarare i quantitativi prodotti nel periodo dell’anno antecedente l’operatività del SISTRI (ovvero i rifiuti pericolosi prodotti/scaricati fino all’11 agosto p.v., per le aziende fino a cinquanta dipendenti).