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Con l’adozione dei Regolamenti (UE) n. 2429/2023 e n. 2430/2023 la Commissione Europea ha introdotto alcuni significativi elementi di novità rispetto al quadro legislativo vigente che regolamenta le norme di commercializzazione applicabili ai prodotti ortofrutticoli ed ai relativi controlli di conformità.

I prodotti ortofrutticoli commercializzati in UE devono sempre rispondere ai criteri di qualità sanitaria, di equità, e di commerciabilità e deve essere indicato il paese di origine (reg. UE 1308/2013, art 76). Oltreché alle norme di commercializzazione di cui in Allegato I, lettera A, al CMO Regulation (EU) No 1308/2013, quali:

  • le caratteristiche minime dei prodotti, i quali devono essere interi, sani, puliti;
  • caratteristiche minime di maturazione, tale da poter proseguire sino raggiungere il grado di maturità appropriato;
  • tolleranza di prodotti non conformi all’interno di una partita, pari al 10% del peso o del numero dei prodotti totali,
  • identificazioni esterne (marcatura). Nome e indirizzo dell’imballatore e/o lo speditore e il nome completo del Paese di origine devono venire riportati sullo stesso lato dell’imballaggio in caratteri leggibili e indelebili, con inchiostri e/o colle non tossici.

La novità è che sono esentati dal rispetto delle norme di commercializzazione sopra elencate – incluso l’obbligo di indicare il Paese di origine – i prodotti:

destinati alla trasformazione industriale, venduti direttamente al consumatore per il fabbisogno personale, in azienda o nei mercati dei produttori o tramite consegna diretta, i germogli commestibili, i prodotti di una determinata regione che vantino un consumo locale tradizionale.

Sono esentati dal rispetto delle norme di commercializzazione sopra elencate , ma mantengono l’obbligo di indicare il Paese di origine – i prodotti:

Funghi non coltivati, capperi, mandorle amare, frutta a guscio sgusciata (mandorle, nocciole, noci comuni, noci macadamia, pistacchi, pinoli), noci di pecàn, altra frutta a guscio, banane platano essiccate, agrumi secchi, miscugli di noci tropicali, miscugli di altra frutta a guscio e zafferano.

I nuovi regolamenti, già pubblicati, vanno ad abrogare il regolamento (UE) n. 543/2011 e gli altri regolamenti specifici per il comparto delle banane e delle uve secche e si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.