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È stato emanato il Decreto Ministeriale n. 36174/2022 inerente le “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica” che definisce l’ambito di applicazione per lo svolgimento delle relative attività.

La norma risponde sostanzialmente alla esigenza di tutelare, promuovere e valorizzare, nell’ambito di una offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione olivicola. Una tipologia di turismo, dunque, che, presentando una cornice normativa specifica, abbina alla degustazione ed alla commercializzazione delle produzioni olivicole olearie anche la possibilità di offrire alimenti, riconoscendo, altresì, la valenza culturale dell’olio e dei territori olivetati.

Coerentemente con la definizione di oleoturismo (di cui alla Legge n. 206/2019), il decreto in oggetto considera all’art. 1, comma 3, attività oleoturistiche “tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate negli oliveti di pertinenza dell’azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’olivo, della storia e della pratica dell’attività olivicola e della conoscenza e cultura dell’olio in genere; le iniziative di carattere didattico culturale e ricreativo svolte nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta didattica delle olive; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agroalimentari, anche manipolati, trasformati o preparati dall’azienda stessa e pronti per il consumo aventi i requisiti e gli standard di cui all’art.2, comma 1 e 2”.

Il Decreto definisce, all’articolo 2, i requisiti e gli standard di servizio per gli operatori che svolgono l’attività oleoturistica.

In linea generale, si tratta di indicazioni operative che mirano ad agevolare l’accesso alle informazioni per gli utenti interessati come il sito web, la cartellonistica, l’indicazione dei parcheggi o la predisposizione di materiale informativo.

In particolare, si invita a porre attenzione a due indicazioni previste dal testo: l’apertura settimanale e l’adeguata formazione del personale addetto.

Il Decreto prevede, infatti, l’obbligo di apertura settimanale di un minimo di 3 giorni, compresi la domenica o i giorni festivi e prefestivi.

Per quanto concerne il personale si richiede che esso sia “adeguatamente formato”. In merito si segnala, che la Regione Veneto emanerà apposita normativa per prevedere specifici corsi di formazione per gli operatori.

Importante segnalare anche l’abbinamento dell’olio con i prodotti agroalimentari preparati dalle aziende. Per evitare che possano rientrare anche servizi di ristorazione, i prodotti agroalimentari in abbinamento dovranno essere freddi, preparati dall’azienda, anche manipolati o trasformati e pronti per il consumo- l’esempio riportato nei tavoli di presentazione del testo, è quello oltre che a salumi e formaggi, di torte rustiche preparate dall’azienda e presentate in abbinamento. Occorre, inoltre, preferire i prodotti locali e tipici della propria Regione.

Si ricorda che per l’avvio delle attività occorre presentare una SCIA al comune di competenza. Le Regioni potrebbero anche in collaborazione con i Comuni istituire gli elenchi regionali degli operatori che svolgono attività oleoturistiche.

Si ricorda che le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sono definite dalle Regioni e Province autonome che dovrebbe pertanto provvedere con delibera o legge regionale in tale senso.

Infine, è ipotizzato anche l’istituzione di un logo identificativo per l’indicazione facoltativa dell’oleoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l’attività oleoturistica.