Sono stati adottati dalla Commissione europea e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, il 24 dicembre scorso, i due regolamenti che disciplinano dal prima gennaio scorso la concessione di aiuti di stato in “de minimis” il regime che consente, come noto, di erogare incentivi alle imprese di tutti i settori, rispettate determinate condizioni, senza preventiva notifica alle autorità comunitarie.

I regolamenti sono due: il n. 1407/2013 che si applica a tutti i settori non agricoli e il n. 1408/2013 che si applica invece alle sole imprese della produzione agricola primaria.

Da notare che un’impresa agricola può in realtà usufruire di entrambi i regimi in regime di cumulo qualora svolga sia attività di produzione agricola sia altre attività (es. agriturismo).

Sono due le principali novità di questo nuovo assetto normativo che riguardano direttamente le imprese associate:

  • l’aumento del massimale di aiuti “de minimis” che possono essere concessi alle imprese agricole che passa da 7.500 a 15mila euro in tre esercizi finanziari E’ mantenuto invece a 200 mila euro il massimale per gli altri settori.
  • il chiarimento sulla possibilità di cumulare aiuti “de minimis” a valere dei due regolamenti ad esempio nel caso in cui l’azienda agricola svolge anche un’altra attività che quindi 6 disciplinata nell’ambito del Reg. n. 1407/2013. In questo caso 6 possibile sommare i due aiuti “de minimis” a valere di entrambi I regolamenti a patto pero che lo Stato membro “garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento n. 1407/2013”. In ogni caso il totale degli aiuti “de minimis” non può superare il massimale di 200.000 euro/anno.

Viene poi precisato the il rispetto del massimale del “de minimis” (15mila euro in tre anni per l’agricoltura) si applica su base mobile nei tre esercizi finanziari. In poche parole, quando si concede un aiuto “de minimis” va verificato sui due esercizi precedenti che l’importo non superi la soglia massima.

Le norme transitorie sembrano consentire, in tal senso, che i beneficiari nell’ultimo o nei due esercizi precedenti di aiuti di stato “de minimis agricolo” sino a 7.500 euro, possano ora usufruire anche di ulteriori 7.500 euro a titolo di ulteriore sovvenzione sempre in esenzione di notifica.

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