Precisazioni in merito al requisito della professionalità di cui al punto 2.3 lettera c) dell’ Allegato A alla DGR 1227/2012, ai fini del riconoscimento della qualifica IAP previsto dal d.lgs. n. 99/2004.
Il punto 2.3 lettera c) dell’Allegato A alla DGR 1227/2012, ai fini del riconoscimento della qualifica IAP di cui al d.lgs. n. 99/2004, prevede, in merito al requisito della professionalità, che la stessa possa derivare dall’esercizio di attività agricola come socio, titolare, amministratore o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di qualifica, attestato dalla regolare iscrizione INPS ai rispettivi ruoli.
La Regione Veneto ha fornito alcune precisazioni in merito a tale punto. In particolare, ha puntualizzato che ‘… il riferimento di attestazione della regolare iscrizione INPS nei rispettivi ruoli debba essere limitato per la dimostrazione della professionalità in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo; nel caso invece di svolgimento nel triennio in qualità di capo azienda (titolare) il requisito può essere documentato attraverso la data di apertura della partita IVA e la dimostrazione dello svolgimento dell’attività mediante evidenze probatorie (es. apertura fascicolo aziendale, e concomitante presenza di fatture nel periodo, pagamenti diretti, ecc)‘.
Tale indicazione sarà ripresa in una delibera interpretativa della Giunta regionale.