Il Ministero, con nota Prot. 9750 del 24 giugno 2010, fornisce chiarimenti in merito a due aspetti procedurali e ad alcune questioni di carattere generale relative alle disposizione contenute nel Decreto Legislativo n.61/2010 sui vini DOP e IGT
Aspetti procedurali.
Le risposte del Mipaaf confermano le interpretazioni di Confagricoltura.
1. Procedura transitoria per l’esame delle domande di riconoscimento e modifica disciplinari DO e IG.
Considerato che per l’esame delle istanze di riconoscimento e modifica dei disciplinari DO e IG presentate prima del 31 luglio 2009, la nuova OCM vino consente agli Stati Membri di seguire la preesistente procedura nazionale, il Comitato vini ed il Ministero sono legittimati ad applicare, per la valutazione di tali domande la procedura riferita nella legge 164/92 e nel DPR 348/1994 e non le previsioni del DLgs n.61.
2. Requisiti per il riconoscimento delle DOCG, DOC ed IGT e per le modifiche dei disciplinari.
Per le domande presentate entro il 31 luglio 2009 sono ritenuti validi i requisiti richiesti dalla legge 164/92 e dal DPR 348/1994, vigenti quando i soggetti interessati hanno presentato le istanze. La documentazione presentata a supporto, conforme alla citata normativa, è dunque tuttora valida anche se in via transitoria.
Aspetti generali
1. Indicazione in etichetta delle menzioni italiane DOCG, DOC ed IGT.
Il DLgs n.61 prevede che le diciture italiane DOCG, DOC ed IGT possano essere usate in etichetta da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea (art. 3 comma 4).
Tale disposizione risponde alla precisa volontà espressa da Confagricoltura, dalle altre Organizzazioni della filiera e dalle Regioni.
Tuttavia, in seguito ad un determinato quesito della nostra Organizzazione e ad approfondimenti con i servizi della Commissione, il Mipaaf specifica che ai sensi della nuova OCM vino è consentito, ai produttori che lo preferiscono, di indicare in etichetta anche la sola espressione europea “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta”.
2. Obbligo di indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve per i vini DO e IG “tranquilli”.
Il Mipaaf chiarisce che l’obbligo di indicare in etichetta l’annata è in vigore a partire dalla prossima vendemmia 2010/2011 e che i vini derivanti dalla vendemmia 2009/2010 possono essere etichettati senza l’indicazione dell’annata e smaltiti fino ad esaurimento scorte.
3. Uso di DO e IG in prodotti trasformati
Il DLgs n.61 (art. 20 comma 6) disciplina l’uso di DO e IG in etichetta, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato a partire dalla data DO o IG su autorizzazione del Consorzio. La nota ministeriale chiarisce che tale disposto è direttamente in vigore e nelle more del relativo provvedimento autorizzatorio non si applicherà la relativa sanzione (da tremila a ventimila euro).
4. Abolizione Consigli interprofessionali
Non essendo stati ripresi dal DLgs n. 61 i Consigli Interprofessionali sono da ritenersi soppressi. In assenza di Consorzio ed al pari degli stessi, gli ex Consigli interprofessionali, qualora in possesso della richiesta rappresentatività, potranno essere riconosciuti quali Organizzazioni Interprofessionali per quella specifica DO o IG.
Fai click >>QUI<< per scaricare la nota del MIPAAF Prot. 9750 del 24 giugno 2010