In attesa del Decreto Ministeriale che dovrebbe normare tutte le disposizioni nazionali applicative del REG. (CE) n. 479/2008 e REG. (CE) n. 607/2009, il Ministero ha ritenuto opportuno fornire in tempo utile, tramite circolare allegata, le disposizioni relative all’uso dei vitigni per i prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP (vini varietali).
Come è noto la stessa OCM (per maggiori informazioni fai click >>qui<<) vino pone dei limiti all’utilizzo di taluni vitigni, escludendo di fatto:
1. le varietà di vite e loro sinonimi costituenti una DOP (allegato 1 della circolare Mipaaf);
2. le varietà di vite e loro sinonimi costituiti o contenenti una DOP o IGP (allegato 2 della circolare Mipaaf);
3. le varietà costituenti parzialmente il nome di una DOP o IGP ovvero le varietà il cui uso, in qualità di varietà autoctone, è strettamente connesso a specifiche tipologie di vini DOP o IGP di un determinato ambito regionale o interregionale (allegato 3 della circolare Mipaaf);
4. tutte le altre varietà che rappresentano una parte molto esigua della superficie vitata nazionale.
Stante quanto sopra riportato ed applicato a livello nazionale, il Ministero ha preferito stilare per opportuna chiarezza anche un elenco positivo dei vitigni che possono essere riportati in etichetta dei vini senza DOP o IGP (vini varietali) includendo, dopo consultazione con Regioni ed Organizzazioni, solo 7 vitigni cosiddetti “internazionali” ovvero: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah.
È importante ricordare che l’OCM vino consente ai vini spumante senza DOP o IGP – appartenenti alle categorie n. 4, 5 e 6 descritte nell’allegato IV del Reg. CE 1493/2008 ovvero ai vini spumante, vini spumante di qualità e ai vini spumante di qualità di tipo aromatico- di utilizzare uno spettro più ampio di vitigni. Di fatto per tali vini è consentito utilizzare anche i vitigni elencati nell’allegato 3.
In estrema sintesi, in Italia i vini varietali fermi potranno utilizzare e riportare in etichetta solo i 7 vitigni “internazionali”, in più i vini spumante senza DOP o IGP oltre ai citati vitigni internazionali potranno utilizzare anche i vitigni elencati nell’allegato 3.