Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato una circolare per chiarire i casi in cui è ammesso il trasferimento delle autorizzazioni agli impianti viticoli.

Nella circolare si evidenzia la regola generale della non trasferibilità delle autorizzazioni, ad esempio in caso di vendita e di affitto, e si dettagliano i casi in cui è consentito “derogare alla non trasferibilità” delle autorizzazioni.

Per la seconda fattispecie la circolare riporta i casi di eredità, successione e successione anticipata, fusione e scissione. Inoltre, fa riferimento ai casi di matrimonio/unione civile, separazione, cambio dello status giuridico o denominazione dell’azienda e creazione delle cooperative o adesione ad esse.

In analogia al caso di fusione il MIPAAF riconosce anche il passaggio di una ditta da padre a figlio non intravedendo in questo passaggio un’attività speculativa. Secondo il Ministero quindi anche una ditta individuale può, con tutte le sue attività ed autorizzazioni all’impianto, confluire in una nuova società in cui ad esempio sia socio il figlio del titolare della ditta individuale.

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