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Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela della Denominazione Prosecco, nella seduta del 27 Giugno 20223, alla luce delle attuali dinamiche della domanda, considerando lo svincolo del 50% della riserva vendemmiale e la modifica del disciplinare di produzione che consentirà la commercializzazione delle produzioni 2023 a partire dal 1° gennaio 2024, ha approvato una serie di misure volte alla regolamentazione del mercato.

Per la vendemmia 2023 la resa massima consentita sarà come da disciplinare di 180 quintali ad ettaro, sarà altresì ammesso il supero di campagna pari al 20%. Le uve prodotte dovranno rispettare la seguente destinazione:

  • fino a 150 quintali ettaro idonee alla produzione di doc prosecco libero
  • da 150 a 180 quintali ettaro idonee alla produzione di doc prosecco soggetto a stoccaggio
  • da 180 a 216 quintali ettaro dovranno essere destinate a prodotto diverso da vino.

Il vino ottenuto dalle uve sottoposte alla misura dello stoccaggio non potrà essere ceduto a terzi ma dovrà essere detenuto in proprietà della ditta produttrice, presso il proprio stabilimento o presso terzi, non potrà inoltre essere immesso alla fase di elaborazione e/o imbottigliamento antecedentemente all’adozione del relativo provvedimento di sblocco.

E’ stato deliberato l’attingimento straordinario di 4.738 ettari, per una superficie massima di 2,5 ettari ad azienda con riferimento alla superficie presente nello schedario viticolo alla data del 15 Maggio 2023

Sono ammissibili i vigneti

  • piantati entro il 31/07/2018
  • equiparati ai precedenti, ovverosia realizzati con estirpo e reimpianto nel limite di un ettaro conformemente al provvedimento del 2022 di incremento del potenziale di attingimento
  • realizzati attraverso reimpianto a seguito di estirpo di una superficie di cui ai punti precedenti

Relativamente alla riserva vendemmiale 2022 si segnala che i volumi residui della riserva vendemmiale 2022, pari a circa 370.000 ettolitri, non saranno resi disponibili al sistema di certificazione nel 2023, ma potranno essere utilizzati per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione o consentito, con provvedimento regionale, per soddisfare esigenze di mercato.