E’ in fase di pubblicazione sul BUR di venerdì 1° luglio l’istanza presentata dal Consorzio di tutela DOC Prosecco per l’attivazione delle misure da attuarsi per quanto riguarda la gestione dell’offerta per la vendemmia 2022:
- attingimento temporaneo straordinario, ai sensi del comma 3 della LN 238/2016, in deroga alle delibere di sospensione dell’iscrizione dei vigneti di varietà Glera alla DOC Prosecco, nella misura massima della superficie vitata di Glera, in possesso dei requisiti stabiliti dal disciplinare, ad esclusione delle superfici ricadenti nelle DOCG “Asolo – Prosecco” e “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”, definita nella nota prot. 52 del 24 marzo 2022 inviata in pari data alle Amministrazioni regionali, ovvero per la vendemmia 2022:
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- realizzata antecedentemente la data del 31 luglio 2018 e sottoposta a blocco tipologia per la DOC Prosecco;
- impiantata, tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2021, nel limite massimo per azienda di 1 (uno) ettaro calcolato tenendo conto della superficie di Glera di cui al punto precedente in conduzione alla data 24 marzo 2022 salvaguardando le successioni mortis causa e i trasferimenti totali di azienda:
- con autorizzazioni al reimpianto originate da estirpi di vigneti in conduzione dall’azienda al 31 luglio 2018 nel territorio della denominazione, con esclusione degli areali della DOCG Asolo – Prosecco e della DOCG Conegliano Valdobbiadene – Prosecco o
- con autorizzazioni originate da estirpi di vigneti in conduzione dell’azienda nel territorio della Denominazione, con esclusione degli areali della DOCG Asolo Prosecco e della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco e avvenuti precedentemente il 31 luglio 2018;
- stoccaggio, ai sensi del comma 4 della LN 238/2016, delle produzioni idonee a Prosecco DOC, provenienti dai vigneti di cui all’articolo 2 comma 1 del disciplinare di produzione, eccedenti:
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- i 150 quintali ettaro per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo;
- i 90 quintali ettaro per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;
prevedendo che volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio, al fine di perseguire la stabilità del funzionamento del mercato:
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- potranno essere svincolati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, totalmente o parzialmente a Prosecco DOC, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, prima del 31 dicembre 2023;
- non potranno essere riclassificati e, pertanto, la durata dei provvedimenti di stoccaggio, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, potrà essere prorogata, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, anche successivamente il 31 dicembre 2023;
- riserva vendemmiale ai sensi del comma 1 della LN 238/2016 delle produzioni idonee a Prosecco DOC, qualora se ne verificassero i presupposti – ovvero in presenza di condizioni climatiche favorevoli – nella misura massima di 36 quintali ad ettaro per i vigneti dal 3° ciclo vegetativo e 21,6 quintali ad ettaro per i vigneti al 2° ciclo vegetativo, per le varietà previste all’articolo 2 comma 1 del disciplinare.
Tali volumi, qualora il provvedimento venga attivato:
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- potranno essere svincolati totalmente o parzialmente a Prosecco DOC, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, prima del 31 dicembre 2023;
- non potranno essere riclassificati e, pertanto, la durata dei provvedimenti di riserva vendemmiale, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, potrà essere prorogata anche successivamente il 31 dicembre 2023;
diversamente, i volumi della varietà Glera derivanti dai superi di campagna – fino al 20% della resa massima rivendicabile – dovranno essere destinati a prodotto diverso dal vino;
- gestione degli esuberi di cantina, di cui al comma 5 dell’art. 5 del disciplinare di produzione, ai sensi del comma 4 della LN 238/2016, che per la vendemmia 2022 non devono essere prodotti, posto che, la resa massima di trasformazione di uva in vino, tassativamente non deve superare il limite del 75%.