Ricordiamo che tale adempimento è richiesto ai detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto; con la dichiarazione di giacenza i produttori sono chiamati a dichiarare i quantitativi, espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio.

Le dichiarazioni di giacenza 2018/2019 possono essere presentate a partire dal 1° agosto e non oltre il 10 settembre p.v., per non incorrere nelle sanzioni.

Ad eccezione delle dichiarazioni di competenza di ARTEA e ARPEA, l’inoltro delle dichiarazioni dovrà avvenire con modalità telematica avvalendosi dei servizi del SIAN.

Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili nuovi servizi telematici opzionali che consentono di predisporre la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro dematerializzato da carico e scarico (D.M. 293/2015).

Precisiamo che la dichiarazione di giacenza da registro è facoltativa; l’azienda vitivinicola può scegliere di predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.

Qualora l’azienda opti per la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro telematico dovrà fare una dichiarazione per ciascun stabilimento con codice ICQRF. Precisiamo, infine, che la dichiarazione di giacenza da registro, una volta predisposta, non è modificabile ed eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le ordinarie procedure previste (Ravvedimento Operoso o Diffida dell’O.d.C.).