La legge n.236 del 12 dicembre 2016 inerente la “Disciplina organica della  vite e della produzione e commercio del vino”, c.d Testo Unico, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 28.12.2016 ed è entrata in vigore il 12 gennaio 2017.

Il Testo Unico è organizzato in 8 capitoli e 91 articoli e disciplina l’attività dell’intero ciclo economico del vino dalla vigna al consumatore finale. Di seguito per ciascun capitolo si evidenziano le disposizioni più rilevanti.

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Per la prima volta si riconoscono il vino e i territori viticoli come patrimonio culturale nazionale “da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale” (art. 1).

NORME DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE.

Viticoltura e potenziale produttivo

Si definisce il “vitigno autoctono italiano” e si vincola la sua presentazione in etichetta  solo ai vini DOCG, DOC e IGT. Con  un successivo decreto del MIPAAF si definiranno le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento (art. 6).

Si promuove la salvaguardia dei “vigneti eroici o storici” ovvero dei vigneti delle aree soggetto a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Con un successivo DM concordato fra MIPAAF, MIBAC e Ministero dell’ambiente si individueranno i territori e definiranno le tipologie di interventi  finanziabili (art. 7).

Si impone all’amministrazione di notificare al conduttore del vigneto le eventuali modifiche effettuate allo schedario viticolo  entro il 31 luglio di ogni anno  anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve  DOCG, DOC e IGT (art. 8 comma 8).

Si introduce il limite massimo per la resa di uva per ettaro per i vini senza indicazione geografica. Le unità vitate destinate alla produzione di vini senza  DOCG, DOC o IGT non potranno produrre più di 50 tonnellate per ettaro (art. 8 comma 10).

Produzione e pratiche enologiche

Si limita l’obbligo della presentazione della planimetria dei locali ai soli stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore ai 100 hl (prima 50 hl) con l’indicazione di “tutti” i recipienti (non solo quelli fissi ma anche mobili) di capacità superiore ai 10 hl (art.9).

Per “particolari vini” individuati con decreto annuale del MIPAAF è’ consentita la fermentazione o rifermentazione fuori dal periodo fissato (1 agosto – 31 dicembre) senza obbligo di comunicazione ma a determinate condizioni (art.10).

E’ stato allungato il periodo di detenzione di fecce e vinacce  da 30 giorni a 90 giorni per i produttori di quantitativi inferiori a 1000 hl di vino  (art. 13).

TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE MENZIONI TRADIZIONALI

Norme generali. Classificazione delle DO, delle IG, ambito di applicazione e ambiti territoriali.

E’ definita la menzione tradizionale gran selezione riservata ai vini DOCG derivanti da uve prodotte dai vigneti condotti dall’azienda  e aventi i requisiti dei vini “superiore” e “riserva” (art. 31).

E’ ridotto da 10 a 7 anni  il periodo di tempo necessario per poter richiedere il riconoscimento di una DOCG a partire da una DOC (art. 33).

E’ prevista una procedura più veloce per la cancellazione delle DOCG, DOC e IGT non rivendicate o certificate da nessun produttore. Basteranno tre campagne consecutive (non più  quattro) per consentire al Mipaaf di procedere direttamente alla richiesta di cancellazione (art. 34).  E’ eliminata anche da testo la procedura aggiuntiva sinora in vigore nel  D.Lgs.  n. 61 del 2010 che prevedeva che con la rivendicazione di una denominazione era fatto salvo il requisito anche per le altre eventuali  denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata (anche se non utilizzate).

Nei disciplinari di produzione è aggiunta la possibilità di riportare la resa uva a ettaro anche in termini di resa vino a ettaro (art. 35 lettera d).

E’ introdotta la possibilità di destinare il supero di una DOC ad altra DOC e non solo a IGT (art. 35 lettera d).

ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ.

Qualora nell’etichetta dei vini DOCG, DOC e IGT siano nominate due o più varietà di vite per qualificare le tipologie, le varietà di uve dovranno figurare in ordine decrescente e rappresentare ciascuna almeno il 15% del totale delle uve utilizzate  (art.45).

I contrassegni di stato utilizzati in via obbligatoria per le DOCG e in via facoltativa per le DOC potranno essere stampati non solo dal Poligrafico Zecca dello Stato ma anche da tipografie autorizzate. Inoltre, per i vini DOC ed IGT  – su scelta del Consorzio di tutela o, in mancanza di questo, della Regione, sentita la filiera vitivinicola interessata –  potranno essere utilizzati dei sistemi di tracciabilità alternativi al contrassegno che consentano l’identificazione di ciascun contenitore immesso sul mercato (art. 48). Affinché tali disposizioni siano operative è necessario attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.

DISCIPLINA DEGLI ACETI

Il capitolo disciplina le norme riguardanti gli aceti introducendo semplificazioni  per i piccoli produttori per la tenuta dei registri (se con produzione annua inferiore ai 10 hl) e per le comunicazioni (se con produzione annua inferiore ai  20 hl)  relative ai recipienti.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI

Il Testo Unico contiene talune semplificazioni a carico degli adempimenti amministrativi ed il riordino  della disciplina dei controlli in base al principio della proporzionalità al rischio riferito dal D.Lgs. n. 5/2012.

Adempimenti amministrativi

Per il registro vitivinicolo telematico  si chiarisce che  la deroga a favore dei titolari di stabilimenti enologici si intende con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione; si ricorda che per tali soggetti l’obbligo si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza (art. 58).

Controlli e vigilanza

Sono state eliminate le attività di controllo ritenute non necessarie e le duplicazioni delle stesse da parte delle diverse  amministrazioni competenti grazie ad un’attività di coordinamento degli adempimenti posto in capo al MIPAAF (art. 59) .

Tutti i controlli  sulle imprese del settore vitivinicolo (anche non agricole) dovranno essere riportati nel Registro vitivinicolo (RUCI) e gli ispettori dell’ICQRF dovranno verificare se sono state già operate ispezioni da parte di altri Enti prima di procedere con nuovi controlli ispettivi (art. 63).

Si sancisce il principio  che ogni utilizzatore sarà sottoposto al controllo di una sola struttura di controllo. Nel caso un cui un soggetto rivendichi una DOCG, DOC o IGT controllate da strutture diverse esse dovranno accordarsi per le visite ispettive ed il prelievo dei campioni, in caso di mancato accordo la scelta sarà effettuata dalle regioni o province autonome (art.64 comma 14).

E’ prevista l’iscrizione automatica dei soggetti interessati al sistema delle DOCG, DOC o IGT al momento della rivendicazione di ciascuna produzione (art. 64, comma 16).

Nelle previsioni a carico degli esami chimico-fisici e organolettici sono stati previsti importanti modifiche volte ad alleggerire il carico burocratico ed a diminuire i costi di certificazione. Gli esami analitici e organolettici, infatti,  restano sistematici solo per le DOCG. Per le DOC si prevedono esami analitici a campione basati sull’analisi dei rischi ed esami organolettici obbligatori solo per le DOC con produzione certificata superiore a 10.000 hl. Le DOC potranno comunque scegliere di optare per controlli analitici sistematici. Per le IGT sono previsti gli esami analitici mediante controlli a campione  (art. 65, comma 5). Affinché tali disposizioni siano operative è necessario attendere l’emanazione di apposito decreto ministeriale.

SISTEMA SANZIONATORIO

Si ricorda in merito a questa sezione la circolare di ICQRF n. 1522 del 30 dicembre 2016.

Violazioni in materia di produzione e commercializzazione

Al fine di evitare richieste di autorizzazioni ai nuovi impianti non debitamente motivate da reali esigenze di mercato, il MIPAAF ha definito le sanzioni applicabili  in caso di mancato utilizzo delle autorizzazioni assegnate.  Si prevede a carico del produttore che impianta meno della superficie totale assegnata l’esclusione  dalle misure dell’OCM (da tre a un anno) e una sanzione pecuniaria (da 1500 a 500 euro per ettaro o sua frazione) in funzione della percentuale della superficie non utilizzata (art. 69, comma 3). Sono previste delle agevolazioni per le piccole superfici  (art. 69 comma 4) e sanzioni per chi rinuncia se la superficie assegnata  è superiore al 50% rispetto a quella richiesta (art. 69, comma 5).

Disposizioni comuni

Il nuovo impianto sanzionatorio privilegia la possibilità di risoluzioni preventive delle irregolarità per ridurre al minimo i contenziosi. Una delle novità più qualificanti del Testo Unico è l’istituto del ravvedimento operoso già operativo.  In pratica, si consente all’operatore di sanare di propria iniziativa eventuali irregolarità derivanti dalla ritardata o mancata o errata  presentazione di dichiarazioni, denunce o simili. E’ necessario però che chi ha operato l’inadempienza sani spontaneamente l’irregolarità, paghi la sanzione e comunichi entro tre giorni all’ufficio periferico dell’ICQRF l’avvenuta regolarizzazione. A tali condizioni sarà possibile pagare una sanzione in misura ridotta pari ad un quinto del minimo previsto.