Foto di RitaE da Pixabay

Come già comunicato l’art. 1 del decreto legge 152/2021 – convertito nella legge 233/2021 – (meglio conosciuta come superbonus 80% turismo) ha istituito due misure d’intervento destinate alle imprese turistiche, comprendendo tra esse anche quelle che svolgono l’attività agrituristica:

  • un credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili;
  • un contributo a fondo perduto par al 50% delle spese per un importo massimo di 40 mila euro;

Per ottenere i benefici del superbonus è necessario che gli interventi siano finalizzati a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica, al superamento delle barriere architettoniche ciò anche all’interno di lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. In coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Allo scopo di avviare le procedure per l’attivazione del superbonus turismo il 23 dicembre è stato pubblicato l’Avviso Pubblico del Ministero del Turismo che ne disciplina le modalità operative.

L’avviso prevede che domanda per il riconoscimento degli incentivi dovrà essere inviata – esclusivamente in via telematica e sottoscritta con firma digitale – tramite la piattaforma online che sarà attivata dal Ministero del turismo e le cui modalità di accesso saranno rese note entro il 21 febbraio p.v..

Gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nel limite delle risorse.

Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento.

I requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda sono:

  • essere regolarmente iscritte al registro delle imprese al momento della domanda;
  • gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui è esercitata l’attività;
  • essere in regola con la verifica della regolarità contributiva, DURC;
  • essere in regola con la normativa antimafia vigente;
  • trovarsi in una situazione di regolarità fiscale.

I sopra elencati requisiti devono essere mantenuti fino a 5 anni successivi all’erogazione del pagamento finale, pena la decadenza del diritto all’agevolazione ed il recupero degli incentivi erogati.

Le misure contributive previste sono:

  • credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.
    L’avvio dei lavori deve essere provato con comunicazione alle autorità competenti.
  • fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili per gli stessi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a € 40.000 con incremento fino a 100 mila euro;

Gli interventi ammissibili al credito d’imposta e al contributo a fondo perduto sono i seguenti:

  • opere di incremento dell’efficienza energetica delle strutture;
  • lavori di riqualificazione antisismica;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • interventi di digitalizzazione delle imprese;
  • acquisto di mobili e complementi di arredo, compresi progetti di illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale all’incremento dell’efficienza energetica, oppure alla riqualificazione antisismica, oppure all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Entro il 22 gennaio il Ministero del Turismo dovrebbe pubblicare l’elenco delle spese ammissibili.

Gli interventi sopra elencati, a pena decadenza dell’incentivo, devono:

  • riguardare fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività beneficiarie
  • essere realizzati in una sede operativa ATTIVA in Italia alla presentazione della domanda
  • essere progettati dettagliatamente
  • iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari sul sito del Ministero del Turismo
  • concludersi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari sul sito del Ministero del Turismo, questo termine è prorogabile – su richiesta del beneficiario – al massimo di 6 mesi, fermo restando che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.

Il credito di imposta, riconosciuto fino all’80% delle spese ammissibili sostenute, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il credito d’imposta è anche cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari).

Il contributo a fondo perduto, viene erogato a mezzo bonifico bancario all’IBAN indicato dall’impresa nella domanda di contributo. L’importo sarà accreditato, in un’unica soluzione, a conclusione degli interventi (salvo l’eventuale riconoscimento di un anticipo non superiore al 30% del contributo totale).

Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei documenti tecnici e amministrativi elencati nell’allegato 1 all’avviso, tra i quali sono compresi i titoli autorizzativi (DIA, SCIA, CILA ed eventuali permessi a costruire).

Scarica avviso

https://bit.ly/3nNeJ2W