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Il nuovo Decreto Legge pubblicato il 2  marzo 2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del  Piano Nazionale di Ripresa e resilienza PNRR  ha introdotto, tra le altre, varie previsioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti di imposta.

In particolare l’art 29 del Decreto, prevede:

  • al comma 1 un rafforzamento delle  condizioni richieste al datore di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi. In sostanza i benefici contributivi saranno subordinati oltre che al possesso del  DURC, anche all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

            NB La norma demanda comunque ad nuovo decreto attuativo  del Ministero del Lavoro      e delle politiche sociali l’individuazione delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutele delle condizioni di lavoro nonchè di salute e sicurezza. (al  seguente link potete trovare una sintesi degli obblighi in materia di salute e sicurezza per il datore di lavoro attualmente vigenti: https://bit.ly/49RtLLj)

  • al comma 2 in tema di appalti prevede:

a) l’applicazione ai lavoratori dell’appaltatore ed eventuali subappaltatori di un un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;

b) estensione  del regime di solidarietà tra committente ed appaltatore nell’obbligazione retributiva e contributiva anche nei casi di:

 – ricorso da parte dell’utilizzatore alla somministrazione di prestatori di lavoro di parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro (D.Lgs. n. 276/2003, articolo 18, comma 2);

 –  appalto e distacco privi dei requisiti;

(Al seguente link un nostro promemoria circa le questioni cui occorre porre particolare attenzione quando si stipula un contratto di appalto: http://www.confagricolturatreviso.it/lavoro/linee-guida-sugli-appalti-2023/ )

  • al comma 3 l’aumento delle sanzioni amministrative per impiego irregolare di lavoratori subordinati (cioè senza preventiva comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro) dal 20% al 30%

sanzioni aumentate del 20% nel caso di lavoratori minorenni, extracomunitari e percettori assegno di inclusione.

  • al comma 4 in tema di somministrazione e mercato del lavoro,una ripenalizzazione della materia e un generale aggravamento delle pene

Nel caso in cui nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20%. In ogni caso, l’importo delle sanzioni previste non può essere inferiore a 5.000€ né superiore a 50.000€.

  • al comma 6 mette in materia  Lavoro Occasionale in Agricoltura (LOAGRI) un intervento normativo finalizzato ad incentivare la regolarizzazione dei lavoratori in agricoltura e disponendo che:

– la non applicazione sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500€ in caso di  inadempimento dell’obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ;

NB l’omessa comunicazione  prevederà comunque:

 – la c.d. maxisanzione (ricorrendone I presupposti);

 – altrimenti, in presenza di tutti gli altri adempimenti di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500€ per ogni lavoratore interessato per l’omessa comunicazione.

  •  Trasformazione del rapporto LOAGRI in ordinario rapporto  subordinato a tempo determinato.
  • La sanzione da 500 a 2.500 € rimane ferma in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che, per espressa previsione normativa, possono erogare le prestazioni occasionali in agricoltura;
  • La trasformazione del rapporto LOAGRI in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si avrà solo nel caso di superamento del limite di durata di 45 giorni annui per singolo lavoratore.