Si segnala che la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato le risposte di interpello pervenute ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 81/2008 in materia di:
•    definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (Interpello n. 10/2014);
•    applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Interpello n. 11/2014);
•    formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning (Interpello n. 12/2014);
•    impresa affidataria di cui all’articolo 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008 (Interpello n. 13/2014);
•    effettuazione della formazione mediante “strutture formative di diretta emanazione” (interpello n. 14/2014);
•    corsi di aggiornamento di cui al D.I. 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008 (Interpello  n.15/2014).

Si ricorda che le indicazioni fornite nelle risposte agli interpelli costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

Di seguito una sintesi delle risposte relative ai quesiti di maggior interesse per il settore agricolo.

Tutta la documentazione è comunque disponibile al seguente link:
http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx

Interpello 12/2014: formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning (Federfarma)

Quesito: l’Interpellante chiede di sapere il corretto svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning, ed in particolare:
1.    se la verifica finale, mediante apposito questionario, possa essere conforme qualora il verificatore è il datore di lavoro, ancorché privo di ulteriori requisiti, ovvero sia necessario che il datore di lavoro debba necessariamente ricoprire il ruolo di RSPP, ovvero, infine, se sia necessario che il datore di lavoro rivesta la qualifica di RSPP da almeno tre anni.
2.    se un datore di lavoro possa svolgere le funzioni di verificatore anche per la formazione di lavoratori che non siano suoi dipendenti, purché appartenenti al medesimo settore di attività;
3.    se per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro in modalità e-learning, possa essere ritenuta conforme una verifica finale effettuata in presenza di un altro datore di lavoro, ovvero del RLS, ovvero dei dipendenti già formati, nel caso controfirmino il documento di verifica.

Risposta: La Commissione per gli Interpelli, ricordando che la verifica finale in modalità e-learning va effettuata “in presenza” e che, come chiarito nell’Accordo Stato Regioni del 25/07/2012, questa può attuarsi anche per il tramite di videoconferenza, precisa che i requisiti minimi per la figura del formatore sono disciplinati dal decreto interministeriale del 06/03/2013.

Inoltre viene precisato che:
•    sia per i corsi disciplinati dall’articolo 37 sia dall’articolo 34, questi devono essere organizzati individuando il soggetto formatore del corso, il quale può anche essere il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, che può essere il docente; i nominativi dei docenti, ecc;
•    è necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei dirigenti e dei preposti e per il datore dei lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP. Tale verifica finale non è necessaria per la formazione dei lavoratori se la stessa è erogata in presenza degli stessi, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria;
•    spetta al soggetto organizzatore, anche dandone evidenza nel progetto formativo, garantire che la verifica finale sia svolta da un soggetto idoneo a garantire l’effettività dell’apprendimento. Tali requisiti sono sicuramente posseduti dal docente, che può essere anche il datore di lavoro in possesso dei requisiti di legge (DI 06/03/2013).

Interpello 14/2014 – effettuazione della formazione mediante “strutture formative di diretta emanazione (Regione Sicilia).

Quesito: l’Interpellante chiede un parere sulla validità di un contratto di associazione in partecipazione quale requisito idoneo a stabilire se le strutture che operano per conto delle Associazioni di categoria, Organismi paritetici e Enti bilaterali rientrano nella definizione di “diretta emanazione” o almeno “partecipate”.

Risposta: La Commissione per gli Interpelli, richiamando l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ex art 34 (formazione datori di lavoro RSPP) ed in particolare la nota del punto 1 e la precisazione contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, ed in relazione a quanto stabilito dagli artt. 2549 ss.cc. chiarisce che “l’associazione in partecipazione soddisfa il requisito della diretta emanazione prescritto dall’accordo citato in premessa in quanto lo svolgimento dell’attività formativa, che costituisce l’affare del contratto, è di diretta gestione dell’associante per il tramite dell’associato”.

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