Sul B.U.R. della Regione Veneto n° 82 del 27.9.2013 è stata pubblicata la D.G.R. m° 1560 del 3 settembre 2013 con cui sono stati approvati quattro documenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro elaborati dal Comitato regionale di coordinamento di cui all’art. 7 del D.lgs 9.4.2008 n° 81. I documenti sono:
1) Pianificazione delle attività di prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza negli ambienti di lavoro – anno 2013: è contenuta nell’Allegato A alla Dgr. 1560/13 (da pag. 59 a pag. 115 del BUR n° 82).
Questo documento, in materia di vigilanza sul rispetto della normativa, prevede, nei confronti delle Aziende Agricole, l’effettuazione nel corso del 2013, da parte delle ULSS 7, 8 e 9 rispettivamente di 73, 77 e 79 controlli.
2) Definizione delle procedure di gestione delle attrezzature di sollevamento è contenuta nell’Allegato B alla Dgr 1560/13 (da pag. 116 a pag. 117). Individua gli enti preposti per le verifiche e la periodicità di verifica degli apparecchi di sollevamento/idroestrattori.
3) Indicazioni per la stesura del documento standardizzato di valutazione rischi sono contenute nell’Allegato C alla Dgr. 1560/13 (da pag. 118 a pag. 193). Si raccomanda un’attenta lettura di questo documento che fornisce una puntuale elencazione dei rischi e degli elementi di valutazione degli stessi.
4) Informazione e formazione sulla sicurezza dei lavoratori occasionali e stagionali delle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D.M. 27.3.2013 sono contenute nell’allegato D alla Dgr 1560/13 (da pag. 194 a pag. 214). Contiene una serie di indicazioni dei comportamenti che i lavoratori devono tenere in azienda per evitare i rischi. Le indicazioni, corredate da semplici disegni, potranno essere distribuite in copia ai singoli lavoratori e costituire la modalità per adempiere all’obbligo di formazione e informazione.
Si segnala che con il Comunicato 12 aprile 2013, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 2013, n. 86, il Ministero del Lavoro ha informato che in data 27 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell’art. 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i concernente la “Semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nel settore agricolo” (click qui per scaricare il decreto).
Il DM firmato da tre ministri (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute e Ministro delle Politiche Agricole, Alimentali e Forestali) è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all’interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".
Il decreto, è stato redatto tenendo conto dell’avviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale, e si applica “nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali” (art. 1).
Inoltre, come indicato al comma 2 dell’art. 1, le disposizioni si applicano anche “nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole”.
Le semplificazioni previste sono relative alla:
• sorveglianza sanitaria;
• alla formazione ed informazione.
Sorveglianza sanitaria (art. 2)
Gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
La visita medica preventiva, la cui effettuazione e l’esito devono risultare da apposita certificazione, ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese agricole. Il datore di lavoro che assume lavoratori stagionali è tenuto ad acquisire copia della certificazione.
E’ evidente che tale previsione deve essere intesa nell’ambito degli obblighi previsti per la sorveglianza sanitaria dall’art. 41 del d.lgs. 81/08 e cioè nei casi in cui la normativa vigente prevede la nomina del medico compente. Per cui si deve intendere che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione relativa alla visita medica preventiva nei casi in cui dal documento di valutazione dei rischi risulti che la mansione del lavoratore è soggetta a sorveglianza sanitaria.
Ciò detto occorre sottolineare che lo stesso articolo 2 specifica in modo del tutto autonomo – e cioè in assenza di indicazioni in tal senso nell’avviso comune – che tale semplificazione non si applica ai lavoratori esposti a rischi specifici limitando in modo evidente l’ambito di applicazione delle norme di semplificazione. Su questo aspetto si chiederà al Ministero del Lavoro di precisare con maggiore dettaglio la norma di cui trattasi.
Il comma 5 dell’articolo 2 specifica che gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici.
In presenza della convenzione il medico competente non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
Informazione e formazione (articolo 3)
Il decreto indica che gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, per i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, nel rispetto dei contenuti indicati dallo stesso decreto. Come previsto dall’art. 37 del d.lgs. 81/08 per i lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata.
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In relazione a quanto specificato le semplificazioni sull’informazione e la formazione assumono carattere rilevante anche in relazione al fatto che ai lavoratori definiti dal decreto non si applica l’Accordo Stato regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 in materia di formazione dei lavoratori e quindi gli obblighi formativi relativi ai corsi base e di aggiornamento.
Per quanto riguarda invece la sorveglianza sanitaria – e in attesa di eventuali ulteriori istruzioni da parte del Ministero del Lavoro – le semplificazioni rischiano di essere inferiori alle aspettative a causa della precisazione contenuta nel decreto (e non nell’avviso comune) in merito alla inapplicabilità del decreto ai lavoratori esposti a rischi specifici.
Tab – 1 Riconoscimento della formazione pregressa alla data di entrata in vigore dell’accordo
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Tipologia dei corsi
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Adempimenti
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Aggiornamento
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Corsi con durata complessiva non inferiore a quella prevista dell’accordo composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento
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nessuno
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entro 5 anni dalla data di verifica.
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Corsi caratterizzati da una durata inferiore a quella prevista dall’accordo
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devono essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo
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entro 5 anni dalla data di aggiornamento
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Corsi non completati da verifica finale dell’apprendimento
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oltre ad essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi occorre superare la verifica finale
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entro 5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento
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Riepilogo formazione datori di lavoro
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Figura
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Formazione già acquisita
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Tipologia corso
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Tempi
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Datore di lavoro (nuova attività)
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nessuna
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Corso base
32 ore
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entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
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Aggiornamento 10 ore
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Cinque anni dal rilascio del corso base
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Datore di lavoro (attività già in essere)
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formazione svolta, all’11.1.12, con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
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Aggiornamento
10 ore
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Entro 11 gennaio 2017
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esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
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Entro 11 gennaio 2014
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Entro 11 gennaio 2017
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Abbiano frequentato – entro e non oltre l’11 luglio 2012 corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati all’11.1.12, rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.
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Entro 11 gennaio 2017
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Figura
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Tipologia di corso
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durata
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Tempi
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Lavoratori Nuova assunzione
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Corso base
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12 ore
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Anteriormente o contestualmente all’assunzione (comunque entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione)
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Aggiornamento
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6 ore
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Ogni 5 anni
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Riconoscimento della formazione pregressa
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lavoratori
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formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
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Se erogata da più di 5 anni dall’11.1.12 aggiornamento entro 11.1.13
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Negli altri casi
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Entro 5 anni dall’avvenuta formazione
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Tab – 1 Riconoscimento della formazione pregressa alla data di entrata in vigore dell’accordo
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Tipologia dei corsi
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Adempimenti
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Aggiornamento
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Corsi con durata complessiva non inferiore a quella prevista dell’accordo composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento
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nessuno
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entro 5 anni dalla data di verifica.
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Corsi caratterizzati da una durata inferiore a quella prevista dall’accordo
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devono essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo
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entro 5 anni dalla data di aggiornamento
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Corsi non completati da verifica finale dell’apprendimento
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oltre ad essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi occorre superare la verifica finale
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entro 5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento
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Tab – 2 Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali (8-13 ore)
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Modulo giuridico-normativo
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1 ora
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Modulo tecnico
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2 ore
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Modulo pratico per trattori a ruote
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5 ore
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Modulo pratico per trattori a cingoli
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5 ore
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Con una lettera inviata ai ministri delle Politiche agricole, Mario Catania, e del Lavoro, Elsa Fornero, oltre che al presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, Cia e Confàgricoltura hanno chiesto una «congrua proroga» all’entrata in vigore delle nuove norme relative al patentino delle macchine agricole che dovrebbero entrare in vigore il 12 marzo prossimo. Le due organizzazioni agricole si sono infatti espresse negativamente sull’accordo Stato-Regioni — raggiunto nel marzo 2012 e che dovrebbe diventare operativo, appunto, nei prossimi giorni — che introduce l’abilitazione all’utilizzo dei trattori e di altri macchinari agricoli, in base a una modifica del Codice della strada contenuta nella legge di stabilità. Contestualmente, le organizzazioni hanno chiesto anche una proroga per le norme attuative del decreto attuativo sulla revisione obbligatoria delle macchine agricole. Norme che, in ogni caso, sostengono Cia e Confagri, comportano «ennesimi insostenibili oneri per le imprese agricole, già sottoposte a una miriade di nuovi e complessi adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Per le organizzazioni, il milione e oltre di operatori coinvolti nell’abilitazione alla guida dei trattori, con costi formativi a carico dei datori di lavoro, e gli oltre due milioni di veicoli coinvolti nelle procedure di revisione, «rendono tali adempimenti inapplicabili in tempi stretti».
Per quanto riguarda l’abilitazione delle macchine agricole, in particolare, per Cia e Confagri, «oltre al fatto che l’obbligo mal si concilia con l’organizzazione del lavoro in agricoltura, mancano anche chiarimenti amministrativi essenziali rispetto all’ applicazione dell’accordo».
Si informa che è stato pubblicato dall’INAIL l’avviso pubblico 2012 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
• comma 1 lett. a) (finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese);
• comma 5 (l’INAIL finanzia, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese).
L’incentivo rivolto ad imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto. Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a € 30.000 è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del finanziamento.
Per quanto riguarda l’agricoltura, come già avvenuto nel precedente bando, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non può superare i 7.500,00 € nell’arco di tre esercizi finanziari (Regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli). Va comunque ricordato che il regolamento 1998/2006 considera ammissibili al “de minimis” relativo alle imprese industriali (200.000 euro) anche il comparto della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (non sono considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l’imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione).
Le risorse per l’anno 2012 sono 155,352 milioni di euro ripartiti in budget regionali, di cui:
• 9,102 milioni di euro (risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per i finanziamenti di cui all’art. 11, comma 1 lett.a) del d.lgs. 81/2008 destinati ai progetti relativi all’adozione di modelli organizzativi per la gestione della sicurezza;
• 146,250 milioni di euro (risorse INAIL) per i finanziamenti di cui all’art.11 comma 5 del d.lgs. 81/2008 destinati:
o ai progetti di investimento (strutturali e macchine);
o ai progetti relativi a:
> adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000
> modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.
Per il Veneto lo stanziamento INAIL è di 10.410.630 euro, mentre quello del Ministero del lavoro è di 647.937euro, per un totale di 11.058.567 euro.
Nel periodo dal 15 gennaio al 14 marzo 2013 sul sito www.inail.it – Punto Cliente, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie fino alle ore 18.00 del 14 marzo, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia). E’ possibile, pertanto, effettuare modifiche della domanda precedentemente salvata e procedere a nuovo salvataggio fino alle ore 18.00 del 14 marzo 2013.
A partire dal 18 marzo 2013 le imprese la cui domanda salvata in precedenza abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all’interno della procedura informatica per il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.
Le domande inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate online; la data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro on-line delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dall’8 aprile 2013.
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito INAIL entro 7 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di invio online, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.
Dal giorno successivo, le imprese avranno a disposizione 30 giorni per trasmettere alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.
In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all’erogazione del contributo.
Il Ministero del Lavoro ha diramato una circolare (click >>QUI<< per scaricare il testo integrale) nella quale, a fronte dei frequenti e gravi infortuni causati dalla mancanza di adeguate protezioni nei trattori e nelle motoagricole, ritiene importante ricordare, soprattutto per queste ultime, le linee guida diramate dall'ISPEL che indicano le procedure di installazione dei necessari dispositivi di protezione sulle macchine che non ne sono ancora dotate.
La circolare ricorda inoltre che, se l’obbligo di adozione delle misure di protezione riguarda i fabbricanti nel caso di esemplari di nuova produzione, l’adeguamento di quelle già in servizio, spetta invece agli utilizzatori.
– OGGETTO
L’INAIL finanzia attività promozionali della sicurezza sul lavoro consistenti in:
1. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
2. Progetti di formazione;
3. Progetti di sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura organizzativa ispirati alla responsabilità sociale delle imprese.
Le domande possono riguardare una delle tre tipologie suddette.
Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
– RISORSE 2010
L’entità delle risorse destinate al finanziamento per l’anno 2010 é di 60 milioni di euro su base nazionale.
L’importo è ripartito in budget regionali.
La ripartizione regionale è effettuata in funzione del numero di addetti e del rapporto di gravità degli infortuni. Il Budget attribuito alla Regione Veneto è di € 4.710.221
– DESTINATARI
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese.
Secondo le norme comunitarie, i finanziamenti sono erogati in regime “de minimis”, con i limiti previsti per le diverse imprese in tre esercizi finanziari.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda sul territorio nazionale.
– ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale pari a un valore compreso tra il 50% e il 75% individuato a livello regionale dei costi ammissibili sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto.
In ogni caso il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 5.000 (limite ridotto a € 2.000 per le imprese individuali) ed un massimo di Euro 100.000.
– DECENTRAMENTO
Per l’erogazione dei finanziamenti, le Direzioni regionali emettono avvisi pubblici per il territorio di competenza.
Le Direzioni regionali, in accordo con le Organizzazioni locali delle parti sociali, potranno scegliere:
* la percentuale di erogazione in conto capitale, nel range tra il 50% e il 75% dell’investimento
* di incrementare il peso di uno o due settori produttivi particolarmente rischiosi sul territorio di competenza.
– MODALITA’
La procedura di attuazione è del tipo “valutativa a sportello” che prevede l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonche’ la definizione di soglie e condizioni minime.
Il richiedente accede via web ad un modulo informativo dove inserisce dati anagrafici dell’impresa e specifici relativi al progetto: tali informazioni riguardano diversi parametri, che consentono l’attribuzione di punteggi.
Solo con il superamento di un punteggio soglia complessivo, il richiedente può completare la compilazione della domanda on line.
Dovrà quindi presentare alla Sede INAIL competente la documentazione attestante i requisiti di ammissione al finanziamento e quelli di attribuzione dei punteggi.
Il sistema è predisposto affinché, al ricevimento della domanda on line, sia possibile l’attribuzione del numero progressivo in ordine cronologico e la prenotazione della somma richiesta.
– CRITERI PER IL SUPERAMENTO DEL PUNTEGGIO – SOGLIA
I punteggi sono incrementati del 10% se gli interventi sono progettati e/o effettuati attraverso strutture facenti capo a organizzazioni rappresentative delle parti sociali o ad associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro.
– ISTRUTTORIA E AMMISSIONE
L’INAIL procederà alla verifica della effettiva sussistenza di tutti gli elementi, amministrativi e tecnici, che hanno determinato la valutazione di ammissibilità e l’attribuzione del punteggio.
Le verifiche amministrative sono effettuate a cura della Sede competente per territorio; le verifiche tecniche dalle professionalità tecniche delle Direzioni Regionali.
La Sede, all’esito positivo della verifica, dà comunicazione della concessione del finanziamento.
L’eventuale anticipazione, se ne ricorrono le condizioni (richiesta e importo superiore a 30.000 €), è erogata previa presentazione di garanzia fideiussoria.
– REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELL’INTERVENTO
Dalla data della comunicazione di ammissione al finanziamento decorrono i termini (massimo 12 mesi) per la realizzazione dell’intervento e per la presentazione della relativa documentazione per la rendicontazione.
La valutazione della documentazione di rendicontazione ha lo scopo di verificare l’effettiva realizzazione degli interventi programmati (documentazione tecnica verificata da professionisti della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione oppure della Consulenza Tecnica Edilizia) e l’effettivo pagamento degli importi previsti nel progetto (documentazione amministrativa verificata dal personale del processo Prevenzione di Sede).
L’esito positivo delle verifiche tecnica ed amministrativa determina la liquidazione del finanziamento a saldo.
– VERIFICHE
L’INAIL si riserva, successivamente alla conclusione della procedura, di effettuare, anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune circa le autocertificazioni e le documentazioni prodotte dalle imprese e circa la conformità dell’intervento eseguito rispetto al progetto presentato e approvato.
– TEMPISTICA IPOTIZZATA
* 10 novembre 2010: termine per definizione variabili (Direzioni Regionali e Parti sociali)
* 30 novembre 2010: pubblicazione bando
* 1 dicembre 2010: avvio campagna informativa
* 13 gennaio / 10 febbraio 2011: accettazione domande incentivi
Sono iniziati i sopralluoghi presso le aziende agricole della nostra Provincia da parte della Direzione Provinciale del Lavoro e dallo SPISAL.
In particolare saranno oggetto di verifica il rispetto delle norme sul lavoro e delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro.
Ricordiamo che la mancanza del Documento di valutazione dei rischi o, in via subordinata, dell’Autocertificazione della valutazione dei rischi comporta già di per sé l’applicazione di una sanzione che va da un minimo di € 2.500,00 ad un massimo di € 6.400,00.
Informiamo che l’INAIL, a riscontro di diverse richieste di chiarimento ricevute, ha precisato alcuni punti della propria circolare n. 11/09 che avevano causato dubbi e difficoltà interpretative.
Tali chiarimenti sono sintetizzabili nelle seguenti enunciazioni:
1. la circolare 11/09 e la relativa procedura telematica di comunicazione riguardano esclusivamente la segnalazione dei dati del RLS aziendale e non anche del RSLT (qualora sia stato già designato dagli organismi bilaterali come nel caso dell’artigianato) per il quale i datori di lavoro non devono effettuare alcuna comunicazione;
2. allorché il RLS non sia stato nominato dai lavoratori, il datore di lavoro non deve effettuare alcuna comunicazione all’Inail (v. anche ns. e-mail n. 797 del 31.3.09);
3. quanto ai soggetti delegati all’invio della comunicazione, le organizzazioni professionali di categoria sono equiparate ai consulenti del lavoro nel senso che possono effettuare tale comunicazione in persona dei loro rappresentanti legali, titolari dell’autorizzazione per l’accesso ai servizi dell’Inail.