Sul B.U.R. della Regione Veneto n° 82 del 27.9.2013 è stata pubblicata la D.G.R. m° 1560 del 3 settembre 2013 con cui sono stati approvati quattro documenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro elaborati dal Comitato regionale di coordinamento di cui all’art. 7 del D.lgs 9.4.2008 n° 81. I documenti sono:
1)    Pianificazione delle attività di prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza negli ambienti di lavoro – anno 2013: è contenuta nell’Allegato A alla Dgr. 1560/13 (da pag. 59 a pag. 115 del BUR n° 82).
Questo documento, in materia di vigilanza sul rispetto della normativa, prevede, nei     confronti delle Aziende Agricole, l’effettuazione nel corso del 2013, da parte delle ULSS  7,     8 e 9 rispettivamente di 73, 77 e 79 controlli.
2)    Definizione delle procedure di gestione delle attrezzature di sollevamento è contenuta nell’Allegato B alla Dgr 1560/13 (da pag. 116 a pag. 117). Individua gli enti preposti per le verifiche e la periodicità di verifica degli apparecchi di sollevamento/idroestrattori.
3)    Indicazioni per la stesura del documento standardizzato di valutazione rischi sono contenute nell’Allegato C alla Dgr. 1560/13 (da pag. 118 a pag. 193). Si raccomanda un’attenta lettura di questo documento che fornisce una puntuale elencazione dei rischi e degli elementi di valutazione degli stessi.
4)    Informazione e formazione sulla sicurezza dei lavoratori occasionali e stagionali delle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D.M. 27.3.2013 sono contenute nell’allegato D alla Dgr 1560/13 (da pag. 194 a pag. 214). Contiene una serie di indicazioni dei comportamenti che i lavoratori devono tenere in azienda per evitare i rischi. Le indicazioni, corredate da semplici disegni, potranno essere distribuite in copia ai singoli lavoratori e costituire la modalità per adempiere all’obbligo di formazione e informazione.

Si segnala che con il Comunicato 12 aprile 2013, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 2013, n. 86, il Ministero del Lavoro ha informato che in data 27 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell’art. 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i concernente la “Semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nel settore agricolo” (click qui per scaricare il decreto).
Il DM firmato da tre ministri (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute e Ministro delle Politiche Agricole, Alimentali e Forestali) è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all’interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".
Il decreto, è stato redatto tenendo conto dell’avviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale, e si applica “nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali” (art. 1).
Inoltre, come indicato al comma 2 dell’art. 1, le disposizioni si applicano anche “nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole”.
 Le semplificazioni previste sono relative alla:
• sorveglianza sanitaria;
• alla formazione ed informazione.


Sorveglianza sanitaria (art. 2)
Gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
La visita medica preventiva, la cui effettuazione e l’esito devono risultare da apposita certificazione, ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese agricole. Il datore di lavoro che assume lavoratori stagionali è tenuto ad acquisire copia della certificazione.
E’ evidente che tale previsione deve essere intesa nell’ambito degli obblighi previsti per la sorveglianza sanitaria dall’art. 41 del d.lgs. 81/08 e cioè nei casi in cui la normativa vigente prevede la nomina del medico compente. Per cui si deve intendere che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione relativa alla visita medica preventiva nei casi in cui dal documento di valutazione dei rischi risulti che la mansione del lavoratore è soggetta a sorveglianza sanitaria.
Ciò detto occorre sottolineare che lo stesso articolo 2 specifica in modo del tutto autonomo –  e cioè in assenza di indicazioni in tal senso nell’avviso comune – che tale semplificazione non si applica ai lavoratori esposti a rischi specifici limitando in modo evidente l’ambito di applicazione delle norme di semplificazione. Su questo aspetto si chiederà al Ministero del Lavoro di precisare con maggiore dettaglio la norma di cui trattasi.
Il comma 5 dell’articolo 2 specifica che gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici.
In presenza della convenzione il medico competente non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
 
Informazione e formazione (articolo 3)
Il decreto indica che gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, per i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, nel rispetto dei contenuti indicati dallo stesso decreto. Come previsto dall’art. 37 del d.lgs. 81/08 per i lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata.


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In relazione a quanto specificato le semplificazioni sull’informazione e la formazione assumono carattere rilevante anche in relazione al fatto che ai lavoratori definiti dal decreto non si applica l’Accordo Stato regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 in materia di formazione dei lavoratori  e quindi gli obblighi formativi relativi ai corsi base e di aggiornamento.
Per quanto riguarda invece la sorveglianza sanitaria  – e in attesa di eventuali ulteriori istruzioni da parte del Ministero del Lavoro – le semplificazioni rischiano di essere inferiori alle aspettative a causa della precisazione contenuta nel decreto (e non nell’avviso comune) in merito alla inapplicabilità del decreto ai lavoratori esposti a rischi specifici.


Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 in cui fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
In particolare la circolare, accogliendo le richieste presentate congiuntamente dalle Organizzazioni aderenti ad Agrinsieme, da indicazioni sui criteri di redazione della dichiarazione per attestare l’esperienza pregressa dei lavoratori agricoli/operatori. Si ricorda difatti che il punto 9.4 dell’Accordo specifica che i lavoratori del settore agricolo che al 12 marzo 2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni possono frequentare esclusivamente i corsi di aggiornamento di 4 ore entro il 12 marzo 2017 (e quindi non il corso base di 8 ore che prevede anche la parte pratica). Tale deroga si applica a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature individuate nell’Accordo.
La circolare in merito all’esperienza pregressa prevede la possibilità di autocertificare l’esperienza biennale, che deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.
 
Per quanto riguarda la tipologia di operatori/lavoratori agricoli sono previsti tre casi specifici.
I lavoratori autonomi, il datore di lavoro che utilizzano le attrezzature, nella dichiarazione devono attestare:
·        la disponibilità in azienda della/e attrezzatura/e di lavoro di cui si dichiara l’esperienza;
·        che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è sta svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale.
Per i coadiuvanti familiari la dichiarazione, contenente i dati di cui sopra, dovrà essere redatta dal titolare dell’impresa agricola.
Per quanto riguarda i lavoratori subordinati la circolare introduce una importante semplificazione.
 
Difatti, saranno gli stessi lavoratori a sottoscrivere la dichiarazione relativa all’esperienza nell’uso delle attrezzature indicando:
·        i periodi di tempo in cui è stata svolta l’attività;
·        in quali impresa/e è stata svolta;
·        che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale.
Rimane di competenza del datore di lavoro ai sensi del Titolo III del d.lgs. 81/08 la verifica delle capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore (comma 7 art. 71e comma 4 art. 73).
La circolare, inoltre, specifica per tutte le attività e per tutte le attrezzature elencate nell’accordo che l’abilitazione è necessaria anche in caso di utilizzo saltuario od occasionale con le seguenti eccezioni:
·        operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura;
·        manutenzione ordinaria e straordinaria.
Infine, la circolare introduce una ulteriore semplificazione relativamente ai corsi di aggiornamento. Difatti, è riconosciuta la possibilità di svolgere i corsi di aggiornamento di quattro ore anche in aula con un numero massimo di 24 partecipanti (quindi anche la parte pratica di 3 ore può essere svolta in aula).
Alla luce di quanto detto si riassumono indicativamente le casistiche che si possono riscontrare.
Se si è proceduto a documentare l’esperienza biennale del lavoratore agricolo/lavoratore autonomo/coadiuvante familiare/datore di lavoro, il corso di aggiornamento di 4 ore andrà effettuato entro il 12 marzo 2017.
Se l’operatore ha già frequentato corsi specifici, in relazione alla tipologia dei corsi effettuati si procederà eventualmente a frequentare il corso di aggiornamento con relativa verifica, secondo quanto indicato in tab. 1.
 
 
Tab – 1 Riconoscimento della formazione pregressa alla data di entrata in vigore dell’accordo
Tipologia dei corsi
Adempimenti
Aggiornamento
Corsi con durata complessiva non inferiore a quella prevista dell’accordo composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento
nessuno
entro 5 anni dalla data di verifica.
Corsi caratterizzati da una durata inferiore a quella prevista dall’accordo
devono essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo
entro 5 anni dalla data di aggiornamento
Corsi non completati da verifica finale dell’apprendimento
oltre ad essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi occorre superare la verifica finale
entro 5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento
 
I lavoratori/operatori incaricati dell’uso dei trattori agricoli alla data del 12 marzo 2013, che non hanno maturato un’esperienza di due anni o che non siano in possesso di crediti formativi, dovranno frequentare i corsi base entro il 12 marzo 2015 (nella circolare non è stato inserito alcun chiarimento in merito, per cui per usufruire della deroga i lavoratori/operatori devono già svolgere alla data del 12 marzo 2013 mansioni o attività che prevedono l’uso delle attrezzature).
I lavoratori assunti dopo il 12 marzo che non dispongono di esperienza biennale documentata o di crediti formativi o che vengono incaricati per la prima volta all’interno dell’azienda alla guida di trattori agricoli, dovranno effettuare il corso base prima di condurre gli stessi.
 
In merito all’entrata in vigore dell’accordo, la circolare non fornisce alcuna indicazione. Per cui resta ferma la data odierna individuata dall’Accordo. Sono state fornite esclusivamente assicurazioni verbale sul fatto che le Regioni saranno invitate a procedere con gradualità al controllo del rispetto degli adempimenti di cui trattasi.
Per quanto riguarda le sanzioni, si segnala che l’art. 87 del d.lgs. 81/08 non prevede specifici riferimenti alle violazioni relative al comma 5 dell’art. 73 e quindi agli adempimenti previsti dall’Accordo 22 febbraio 2012. Il datore di lavoro è però punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione del comma 7 dell’art. 71 (i cui contenuti sono stati precedentemente richiamati).
In relazione ai numerosi adempimenti che stanno coinvolgendo le imprese agricole sulla sicurezza sul lavoro, comprese le novità riguardanti la circolazione stradale, si ritiene opportuno riepilogare le principali scadenze in merito alla formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro, all’abilitazione alla guida dei trattori ed alla revisione delle macchine agricole.
Sicuramente l’attuazione di questi ultimi due adempimenti è estremamente problematica per le imprese agricole.
Proprio per tali motivi la Confederazione congiuntamente alle altre Organizzazioni di Agrinsieme è intervenuta presso le Amministrazioni competenti segnalando le diverse criticità (lettere in allegato).
In merito all’abilitazione alla guida dei trattori si è nuovamente sottolineato che tale obbligo rischia di divenire l’ennesimo aggravio burocratico ed economico a carico delle aziende agricole; senza contare che riguarda più di 700mila operatori La questione che più lascia perplessi è l’aver esteso l’obbligo formativo a tutti gli operatori che utilizzano trattori agricoli comprendendo così anche le professionalità più esperte, senza peraltro creare nessun raccordo con la formazione prevista dall’art. 37 del d.lgs. 81/08. Come non si condivide la scelta di far ricadere sul datore di lavoro la responsabilità e l’onere economico di tale formazione, visto che l’art. 73 comma 5 prevede esclusivamente che per l‘uso di determinate attrezzature è richiesta una specifica abilitazione dell’operatore senza indicare alcun obbligo per il datore di lavoro.
Altra questione che preoccupa notevolmente è che a pochi giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo (12 marzo 2013) non sono stati ancora forniti chiarimenti su come attestare l’esperienza biennale dei lavoratori agricoli alla guida delle macchine agricole che permette di procedere esclusivamente ad un aggiornamento di 4 ore da espletarsi entro marzo 2017.
Per quanto riguarda la modifica del codice della strada che prevede la revisione delle macchine agricole, non solo è stata introdotta in modo inatteso nella legge di stabilità di fine anno, ma prevede date così ravvicinate nell’attuazione (la revisione partirà dal 1 gennaio 2014 sulla base dei criteri fissati da uno specifico decreto) che rischia di causare enormi difficoltà al settore, visto anche il notevole numero di veicoli che in poco tempo dovrà essere sottoposto a revisione (più di 2 due milioni di veicoli tra macchine agricole di cui all’art. 57 e macchine operatrici di cui all’art. 58).
 
Formazione datori di lavoro
L’Accordo RSSP DL (Acc. 21 dicembre 2011, n. 223/CSR G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012) prevede per i datori di lavoro:
·        un corso base di 32 ore (il corso non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza);
·        un aggiornamento con periodicità quinquennale di durata di 10 ore.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione base coloro che dimostrino di aver svolto all’11 gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per tali soggetti è previsto l’obbligo di aggiornamento.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di RSPP (art. 32 del d.lgs. 81/08) che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo 26 gennaio 2006. L’esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore Ateco per cui si è svolta la formazione di RSPP e quello in cui si esplica l’attività di datore di lavoro.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione base i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro l’11 luglio 2012 – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati all’11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni di cui all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 per quanto riguarda durata e contenuti.
 
Obblighi già operativi o ravvicinati
In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
I datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 626/94 devono svolgere il corso di aggiornamento (10 ore) entro l’11 gennaio 2014.
 
Riepilogo formazione datori di lavoro
Figura
Formazione già acquisita
Tipologia corso
Tempi
Datore di lavoro (nuova attività)
nessuna
Corso base
32 ore
entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Aggiornamento 10 ore
Cinque anni dal rilascio del corso base
Datore di lavoro (attività già in essere)
formazione svolta, all’11.1.12, con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
Aggiornamento
10 ore
Entro 11 gennaio 2017
esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Entro 11 gennaio 2014
In possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 i
Entro 11 gennaio 2017
Abbiano frequentato – entro e non oltre l’11 luglio 2012 corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati all’11.1.12, rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.
Entro 11 gennaio 2017
 
 
Formazione lavoratori
L’Accordo sulla formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti n. 221 del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012) prevede:
·        un corso base di 12 ore;
·        l’aggiornamento quinquennale di 6 ore.
La formazione è distinta da quella prevista dai titoli successivi all’I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell’accordo, così come l’addestramento.
Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08 (lavoratori stagionali nel settore agricolo), l’accordo non si applica nei confronti delle imprese che impiegano i lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui sopra entro l’11 luglio 2013, l’articolazione dei percorsi formativi si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione base i lavoratori che abbiano frequentato – entro e non oltre l’11 gennaio 2013 – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati all’11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
 
Obblighi già operativi o ravvicinati
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dall’11 gennaio 2012 deve essere ottemperato entro l’11 gennaio 2013.
 
Figura
Tipologia di corso
durata
Tempi
 
Lavoratori Nuova assunzione
 
Corso base
 
12 ore
Anteriormente o contestualmente all’assunzione (comunque entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione)
Aggiornamento
6 ore
Ogni 5 anni
 
Riconoscimento della formazione pregressa
lavoratori
formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
Se erogata da più di 5 anni dall’11.1.12 aggiornamento entro 11.1.13
Negli altri casi
Entro 5 anni dall’avvenuta formazione
 
Abilitazione attrezzature
L’Accordo n. 53 del 22.2.12 (S.O. n. 47 alla G.U. 60 del 12 marzo 2012) prevede l’abilitazione all’uso per le seguenti attrezzature:
         Piattaforme di lavoro mobili elevabili
         Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
         Carrelli semoventi a braccio telescopico
         Carrelli industriali semoventi
         Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
         Trattori agricoli o forestali
         Escavatori idraulici
         Pale caricatrici frontali
         Terne
         Autoribaltabile a cingoli
Mentre l’aggiornamento quinquennale è stabilito in 4 ore per tutte le attrezzature sopra elencate, la durata del corso base per il conseguimento dell’abilitazione varia in relazione alla tipologia dell’attrezzatura.
La formazione prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché alla formazione ed all’addestramento previsti dagli artt. 71 e 73 del Titolo III del d.lgs. 81/08 sulle attrezzature di lavoro.
A livello generale è prevista una norma transitoria che da la possibilità ai lavoratori già incaricati dell’uso delle attrezzature di effettuare i corsi relativi a ogni tipologia di attrezzatura entro il 12 marzo 2015.
Inoltre sono previsti specifici criteri per il riconoscimento della formazione pregressa.
 
Tab – 1 Riconoscimento della formazione pregressa alla data di entrata in vigore dell’accordo
Tipologia dei corsi
Adempimenti
Aggiornamento
Corsi con durata complessiva non inferiore a quella prevista dell’accordo composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento
nessuno
entro 5 anni dalla data di verifica.
Corsi caratterizzati da una durata inferiore a quella prevista dall’accordo
devono essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo
entro 5 anni dalla data di aggiornamento
Corsi non completati da verifica finale dell’apprendimento
oltre ad essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi occorre superare la verifica finale
entro 5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento
 
Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.
Per quanto riguarda la guida dei trattori agricoli a ruote ai fini del rilascio dell’abilitazione è previsto:
·        un corso di formazione base di 8 ore (a cui occorre aggiungere altre 5 ore per i cingolati);
·        l’aggiornamento quinquennale di 4 ore.
 
Tab – 2 Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali (8-13 ore)
Modulo giuridico-normativo
1 ora
Modulo tecnico
2 ore
Modulo pratico per trattori a ruote
5 ore
Modulo pratico per trattori a cingoli
5 ore
 
Nell’ambito dei criteri per il riconoscimento dell’esperienza pregressa l’Accordo specifica che i lavoratori del settore agricolo che al 12 marzo 2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti ai corsi di aggiornamento di 4 ore da effettuarsi entro il 12 marzo 2017 (tale deroga si deve intendere riferita anche alle altre tipologie di veicoli soggetti ad abilitazione sempre che l’impresa svolga attività agricola. Infatti il punto 9.4 si riferisce ai lavoratori agricoli e non ai trattori agricoli).
In relazione all’esperienza documentata, ad oggi il Ministero del Lavoro e le Regioni non hanno fornito ancora indicazioni sulla tipologia di certificazione idonea a dimostrare l’esperienza di due anni alla data del 12 marzo 2013.
Anche in relazione alle nostre richieste (lettera in allegato inviata a Ministri competenti e Presidente coordinamento Regioni) la Commissione prevista dal punto 11 dell’Accordo dovrebbe fornire a breve alcune indicazioni. In attesa di tali istruzioni si consiglia di prevedere un’autocertificazione per i lavoratori autonomi ed i coadiuvanti familiari (indicando le macchine agricole possedute ed utilizzate), un’autocertificazione del datore di lavoro per i lavoratori occupati stabilmente all’interno dell’azienda (indicando data di assunzione e macchine agricole utilizzate). Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato, ed in particolare quelli stagionali, potrebbe essere opportuno far sottoscrivere l’autocertificazione allo stesso lavoratore, al fine di evitare responsabilità da parte del datore di lavoro nel caso lo stesso lavoratore sia impiegato in altre imprese. In questo caso il lavoratore dovrebbe inserire nell’autocertificazione quantomeno i nominativi delle imprese nelle quali ha guidato macchine agricole negli ultimi anni. E’ evidente che in tutti i casi è opportuno inserire il riferimento alla patente di guida posseduta.
In merito ai soggetti a cui si applica l’obbligo di conseguire l’abilitazione, si sottolinea che il campo di applicazione del d.lgs. 81/08, con particolare riferimento al titolo III sulle attrezzature, riguarda:
 
·        i lavoratori come definiti dall’art. 2 (persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso);
·        i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile,
·        i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile,
·        i coltivatori diretti del fondo,
·        i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.
 
Per cui a tali soggetti si applicano le disposizioni del comma 5 dell’art. 73 del d.lgs. 81/08 in materia di abilitazione alla guida di determinate attrezzature poi individuate con l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
Va comunque sottolineato che il suddetto articolo si riferisce agli operatori e non ai lavoratori. Lo stesso accordo in alcuni casi si riferisce agli operatori, in altri ai lavoratori generando confusione nel campo di applicazione. Per cui ad oggi non è chiaro se la norma si applica anche ad esempio agli hobbisti o all’imprenditore agricolo. Ciò detto le ultime novità, in merito alla revisione delle macchine agricole (argomento affrontato di seguito), introdotte dalla legge di stabilità (l. 221/12), prevedono l’abilitazione di cui al comma 5 dell’art. 73 tra i requisiti per la guida delle macchine agricole anche ai fini della circolazione stradale. Da ciò si può desumere che l’intenzione del legislatore è comunque di richiederla a tutti i conducenti di trattori agricoli che circolano su strada pubblica.
 
Obblighi già operativi o ravvicinati
In relazione alla prossima scadenza del 12 marzo 2013, data in cui entrerà in vigore l’Accordo si ritiene utile riassumere gli adempimenti in relazione alle diverse situazioni.
Se si è proceduto a documentare l’esperienza biennale del lavoratore agricolo/lavoratore autonomo/coadiuvante familiare, il corso di aggiornamento di 4 ore andrà effettuato entro il 12 marzo 2017.
Se l’operatore ha già frequentato corsi specifici, in relazione alla tipologia dei corsi effettuati si procederà eventualmente a frequentare il corso di aggiornamento con relativa verifica, secondo quanto indicato in tab. 1.
I lavoratori incaricati dell’uso dei trattori agricoli alla data del 12 marzo 2013 (nell’emananda circolare dovrà essere chiarito il significato di “incaricati”), che non hanno maturato un’esperienza di due anni o che non siano in possesso di crediti formativi, dovranno frequentare i corsi base entro il 12 marzo 2015.
I lavoratori assunti dopo il 12 marzo che non dispongono di esperienza biennale documentata o di crediti formativi o che vengono incaricati per la prima volta all’interno dell’azienda alla guida di trattori agricoli, dovranno effettuare il corso base prima di condurre gli stessi.
In relazione a quanto descritto le maggiori criticità sono legate proprio a quest’ultima situazione. Unica ipotesi in cui può essere contestata già a partire del 13 marzo 2013 al datore di lavoro la mancanza di abilitazione per il conducente di trattori agricoli.
Negli altri casi il lavoratore/operatore che già impiega attrezzature, compresi i trattori agricoli, ha tempo fino al 12 marzo 2015 per effettuare il corso base. Se poi dispone di certificazione documentata sull’esperienza biennale avrà tempo fino al 12 marzo 2017 per effettuare il solo aggiornamento.
 
Autocertificazione
Oltre agli obblighi formativi va ricordato che entro il 31 maggio 2013 le imprese agricole che hanno autocertificato la valutazione dei rischi, occupando fino a 10 lavoratori, devono redigere il documento di valutazione, utilizzando eventualmente le procedure standardizzate di cui al DM 30 novembre 2012.
 
Revisione delle macchine agricole
Il comma 48 dell’art. 34 della legge 221/12 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), ha introdotto l’obbligo di revisione per le macchine agricole. Difatti è stato modificato come di seguito il comma 1 dell’art. 111 del codice della strada:
“Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Ad oggi il decreto previsto non è stato ancora emanato, né il Ministero dei Trasporti ha consultato le organizzazioni interessate per approfondire le relative problematiche.
Da quanto ci risulta, comunque il decreto che doveva essere emanato entro il 28 febbraio, conterrà solo alcune disposizioni di carattere generale, mentre rimanderà a successivi provvedimenti tutti gli aspetti tecnici legati alla revisione.
Come già sottolineato in premessa la revisione delle macchine agricole rischia di divenire un problema di notevole portata non solo per gli aspetti organizzativi, procedurali e tecnici ma anche e soprattutto perché oltre alle finalità di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, è stata impropriamente affiancata la finalità di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Quest’ultima previsione è una evidente forzatura, visto che le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono indicate dal d.lgs. 81/08 ed in particolare quelle sulle attrezzature di lavoro, comprese le macchine agricole, dal Titolo III dello stesso decreto legislativo. Il risultato è che con tale impostazione gran parte del parco macchine presente nelle aziende agricole, potrebbe essere considerato non suscettibile di superare la revisione, come nel caso delle cinture di sicurezza, il cui obbligo non è previsto in sede di omologazione delle macchine agricole per la circolazione stradale ma è previsto per la sicurezza sul lavoro.
Come già accennato, un ulteriore problema è che lo stesso comma 48 dell’art. 34 della legge “Crescita” rimanda al decreto da adottarsi entro il 28 febbraio 2013, oltre alla revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, anche la definizione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei criteri, delle modalità e dei contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del d.lgs. n. 81/08. Tale novità non solo si sovrappone all’Accordo Stato Regioni del 12 marzo 2012 di cui si è parlato in precedenza, ma in modo estremamente confuso va a modificare anche le regole sui documenti che devono essere in possesso del conducente di macchine agricole nella circolazione su strada. In pratica per guidare ad esempio i trattori agricoli, non sarà sufficiente la patente B, ma occorrerà, secondo i criteri che verranno indicati nell’emanando decreto, anche l’abilitazione di cui all’art. 73 del d.lgs. 81/08. Indirizzo avvalorato peraltro dallo stesso Ministero dei Trasporti in una specifica nota in cui si descrivono le patenti che abilitano alla guida delle macchine agricole.

Con una lettera inviata ai ministri delle Politiche agricole, Mario Catania, e del Lavoro, Elsa Fornero, oltre che al presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, Cia e Confàgricoltura hanno chiesto una «congrua proroga» all’entrata in vigore delle nuove norme relative al patentino delle macchine agricole che dovrebbero entrare in vigore il 12 marzo prossimo. Le due organizzazioni agricole si sono infatti espresse negativamente sull’accordo Stato-Regioni — raggiunto nel marzo 2012 e che dovrebbe diventare operativo, appunto, nei prossimi giorni — che introduce l’abilitazione all’utilizzo dei trattori e di altri macchinari agricoli, in base a una modifica del Codice della strada contenuta nella legge di stabilità. Contestualmente, le organizzazioni hanno chiesto anche una proroga per le norme attuative del decreto attuativo sulla revisione obbligatoria delle macchine agricole. Norme che, in ogni caso, sostengono Cia e Confagri, comportano «ennesimi insostenibili oneri per le imprese agricole, già sottoposte a una miriade di nuovi e complessi adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Per le organizzazioni, il milione e oltre di operatori coinvolti nell’abilitazione alla guida dei trattori, con costi formativi a carico dei datori di lavoro, e gli oltre due milioni di veicoli coinvolti nelle procedure di revisione, «rendono tali adempimenti inapplicabili in tempi stretti».
Per quanto riguarda l’abilitazione delle macchine agricole, in particolare, per Cia e Confagri, «oltre al fatto che l’obbligo mal si concilia con l’organizzazione del lavoro in agricoltura, mancano anche chiarimenti amministrativi essenziali rispetto all’ applicazione dell’accordo».

Si informa che è stato pubblicato dall’INAIL l’avviso pubblico 2012 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

•    comma 1 lett. a) (finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese);

•    comma 5 (l’INAIL finanzia, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese).

L’incentivo rivolto ad imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto. Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a € 30.000 è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del finanziamento.

Per quanto riguarda l’agricoltura, come già avvenuto nel precedente bando, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non può superare i 7.500,00 € nell’arco di tre esercizi finanziari (Regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli). Va comunque ricordato che il regolamento 1998/2006 considera ammissibili al “de minimis” relativo alle imprese industriali (200.000 euro) anche il comparto della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (non sono considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l’imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione).

Le risorse per l’anno 2012  sono 155,352 milioni di euro ripartiti in budget regionali, di cui:
•    9,102 milioni di euro (risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per i finanziamenti di cui all’art. 11, comma 1 lett.a) del d.lgs. 81/2008 destinati ai progetti relativi all’adozione di modelli organizzativi per la gestione della sicurezza;
•    146,250 milioni di euro (risorse INAIL) per i finanziamenti di cui all’art.11 comma 5 del d.lgs. 81/2008 destinati:
    o    ai progetti di investimento (strutturali e macchine);
    o    ai progetti relativi a:
        >    adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000
        >    modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.
Per il Veneto lo stanziamento INAIL è di 10.410.630 euro, mentre quello del Ministero del lavoro è di 647.937euro, per un totale di 11.058.567 euro.

Nel periodo dal 15 gennaio al 14 marzo 2013 sul sito www.inail.it – Punto Cliente, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie fino alle ore 18.00 del 14 marzo, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia). E’ possibile, pertanto, effettuare modifiche della domanda precedentemente salvata e procedere a nuovo salvataggio fino alle ore 18.00 del 14 marzo 2013.

A partire dal 18 marzo 2013 le imprese la cui domanda salvata in precedenza abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all’interno della procedura informatica per il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.

Le domande inserite, alle quali è stato  attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate online; la data e l’ora di apertura e di chiusura  dello sportello informatico per l’inoltro on-line delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dall’8 aprile 2013.

Gli elenchi  in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito INAIL entro 7 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di invio online, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.

Dal giorno successivo, le imprese avranno a disposizione 30 giorni  per trasmettere alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.

In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all’erogazione del contributo.

Il Ministero del Lavoro ha diramato una circolare (click >>QUI<< per scaricare il testo integrale) nella quale, a fronte dei frequenti e gravi infortuni causati dalla mancanza di adeguate protezioni nei trattori e nelle motoagricole, ritiene importante ricordare, soprattutto per queste ultime, le linee guida diramate dall'ISPEL che indicano le procedure di installazione dei necessari dispositivi di protezione sulle macchine che non ne sono ancora dotate.
La circolare ricorda inoltre che, se l’obbligo di adozione delle misure di protezione riguarda i fabbricanti nel caso di esemplari di nuova produzione, l’adeguamento di quelle già in servizio, spetta invece agli utilizzatori.

–         OGGETTO
L’INAIL finanzia attività promozionali  della sicurezza sul lavoro consistenti in:
   1.  Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
   2.  Progetti di formazione;
   3.  Progetti di sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura organizzativa ispirati  alla responsabilità sociale delle imprese.
Le domande possono riguardare una delle tre tipologie suddette.
Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
–         RISORSE 2010
L’entità delle risorse destinate al finanziamento per l’anno 2010 é di  60 milioni di euro su base nazionale.
L’importo è ripartito in budget regionali.
La ripartizione regionale è effettuata in funzione del numero di addetti e del rapporto di gravità degli infortuni. Il Budget attribuito alla Regione Veneto è di € 4.710.221
–         DESTINATARI
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali,  iscritte al Registro delle imprese.
Secondo le norme comunitarie, i finanziamenti sono erogati in regime “de minimis”, con i limiti previsti per le diverse imprese in tre esercizi finanziari.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda sul territorio nazionale.
–         ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale pari a un valore compreso tra il 50% e il 75% individuato a livello regionale dei costi ammissibili sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto.
In ogni caso il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 5.000 (limite ridotto a € 2.000 per le imprese individuali) ed un massimo di Euro 100.000.
–         DECENTRAMENTO
Per l’erogazione dei finanziamenti, le Direzioni  regionali emettono avvisi pubblici per il territorio di competenza.
Le Direzioni regionali, in accordo con le Organizzazioni locali delle parti sociali, potranno scegliere:
    *   la percentuale di erogazione in conto capitale, nel range tra il 50% e il 75% dell’investimento
    *   di incrementare il peso di uno o due settori produttivi particolarmente rischiosi sul territorio di competenza.
–         MODALITA’
La procedura di attuazione è del tipo “valutativa a sportello” che prevede l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonche’ la definizione di soglie e condizioni minime.
Il richiedente accede via web ad un modulo informativo dove inserisce dati anagrafici dell’impresa e specifici relativi al progetto: tali informazioni riguardano diversi parametri, che consentono l’attribuzione di punteggi.
Solo con il superamento di un punteggio soglia complessivo, il richiedente può completare la compilazione della domanda on line.
Dovrà quindi presentare alla Sede INAIL competente la documentazione attestante i requisiti di ammissione al finanziamento e quelli di attribuzione dei punteggi.
Il sistema è predisposto affinché, al ricevimento della domanda on line, sia possibile l’attribuzione del numero progressivo in ordine cronologico e la prenotazione della somma richiesta.
–         CRITERI PER IL SUPERAMENTO DEL PUNTEGGIO – SOGLIA
I punteggi  sono incrementati del 10% se gli interventi sono progettati e/o effettuati attraverso strutture facenti capo a organizzazioni rappresentative delle parti sociali o ad  associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro.
–         ISTRUTTORIA E AMMISSIONE
L’INAIL procederà alla verifica della effettiva sussistenza di tutti gli elementi, amministrativi e tecnici, che hanno determinato la valutazione di ammissibilità e l’attribuzione del punteggio.
Le verifiche amministrative sono effettuate a cura della Sede competente per territorio; le verifiche tecniche dalle professionalità tecniche delle Direzioni Regionali.
  La Sede, all’esito positivo della verifica, dà comunicazione della concessione del finanziamento.
L’eventuale anticipazione, se ne ricorrono le condizioni (richiesta e importo superiore a 30.000 €), è erogata previa presentazione di garanzia fideiussoria.
–         REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELL’INTERVENTO
Dalla data della comunicazione di ammissione al finanziamento decorrono i termini (massimo 12 mesi) per la realizzazione dell’intervento e per la presentazione della relativa documentazione per la rendicontazione.
La valutazione della documentazione di rendicontazione ha lo scopo di verificare l’effettiva realizzazione degli interventi programmati (documentazione tecnica verificata da professionisti della  Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e  Prevenzione oppure della  Consulenza Tecnica Edilizia) e l’effettivo pagamento degli importi previsti nel progetto (documentazione amministrativa verificata dal personale del processo Prevenzione di Sede).
L’esito positivo delle verifiche tecnica ed amministrativa determina la liquidazione del finanziamento a saldo.
–         VERIFICHE
L’INAIL si riserva, successivamente alla conclusione della procedura, di effettuare, anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune circa le autocertificazioni e le documentazioni prodotte dalle imprese e circa la conformità dell’intervento eseguito rispetto al progetto presentato e approvato.
–         TEMPISTICA IPOTIZZATA
    * 10 novembre 2010: termine per definizione variabili (Direzioni Regionali e Parti sociali)
    * 30 novembre 2010: pubblicazione bando
    *  1 dicembre 2010: avvio campagna informativa
    * 13 gennaio / 10 febbraio 2011: accettazione domande incentivi

Sono iniziati i sopralluoghi presso le aziende agricole della nostra Provincia da parte della Direzione Provinciale del Lavoro e dallo SPISAL.
In particolare saranno oggetto di verifica il rispetto delle norme sul lavoro e delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro.
Ricordiamo che la mancanza del Documento di valutazione dei rischi o, in via subordinata, dell’Autocertificazione della valutazione dei rischi comporta già di per sé l’applicazione di una sanzione che va da un minimo di € 2.500,00 ad un massimo di € 6.400,00.

Informiamo che l’INAIL, a riscontro di diverse richieste di chiarimento ricevute, ha precisato alcuni punti della propria circolare n. 11/09 che avevano causato dubbi e difficoltà interpretative.
Tali chiarimenti sono sintetizzabili nelle seguenti enunciazioni:  
1. la circolare 11/09 e la relativa procedura telematica di comunicazione riguardano esclusivamente la segnalazione dei dati del RLS aziendale e non anche del RSLT (qualora sia stato già designato dagli organismi bilaterali come nel caso dell’artigianato) per il quale i datori di lavoro non devono effettuare alcuna comunicazione;
2. allorché il RLS non sia stato nominato dai lavoratori, il datore di lavoro non deve effettuare alcuna comunicazione all’Inail (v. anche ns. e-mail n. 797 del 31.3.09);
3. quanto ai soggetti delegati all’invio della comunicazione, le organizzazioni professionali di categoria sono equiparate ai consulenti del lavoro nel senso che possono effettuare tale comunicazione in persona dei loro rappresentanti legali, titolari dell’autorizzazione per l’accesso ai servizi dell’Inail.