La Regione Veneto ha pubblicato alcuni chiarimenti relativi a delle problematiche legate all’applicazione delle disposizioni relative allo stoccaggio del prodotto atto ad essere designato con la DOC Prosecco – campagna 2013.
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La Giunta Regionale, in attuazione a quanto previsto dalla precedente D.G.R. n° 547 del 3 aprile 2012, con D.G.R. 5 marzo 2013 ha sbloccato alcuni dei procedimenti amministrativi che erano rimasti sospesi nel luglio 2011 a seguito delle deliberazioni di sospensione temporanea della rivendicazione della DOC Prosecco. Le casistiche che vengono ora riprese in considerazione sono quelle indicate nell’estratto della D.G.R 547/2012 (click QUI per scaricare l’allegato).

In data 30 gennaio 2013, con decreto dirigenziale n. 4, è stata approvata la richiesta del Consorzio di tutela della Doc “Prosecco” di svincolare dal 1° febbraio 2013 i vini atti alla produzione di “Prosecco” Doc, ottenuti dalla vendemmia 2012 e attualmente sottoposti a stoccaggio.
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Con Decreto della Regione Veneto n. 96 del 24 agosto 2012 è stata approvata la richiesta del Consorzio di tutela DOC “Prosecco”, di stoccare il 10% del prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco”, proveniente dalla vendemmia 2012, in base a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 11 del D.lgs. n. 61/2012.
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Le disposizioni che disciplinano lo stoccaggio hanno validità fino al 31 luglio 2013; il prodotto potrà comunque essere svincolato dallo stoccaggio, parzialmente o totalmente anche prima di quella data qualora ne faccia richiesta il Consorzio di tutela sulla base delle condizioni di mercato.
Il quantitativo di prodotto che non può essere immesso al consumo come DOC si calcola a partire dalle uve raccolte da ciascun conduttore di superfici vitate atte a produrre DOC “Prosecco”.
Al fine di assicurare la tracciabilità del prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco”, tutti coloro che a vario titolo cedono o trasferiscono ad altro soggetto prodotto detenuto e/o manipolato sono tenuti ad informare coloro che lo ricevono circa la restrizione dello stoccaggio e pertanto sono tenuti a riportare detta informazione nei documenti di accompagnamento.
Sono esclusi dal provvedimento i superi delle DOCG e i quantitativi di prodotto certificati come biologico.